Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai residui  di  produzione,  come
definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) e non si applica: 
  a) ai prodotti, come definititi all'articolo 2,  comma  1,  lettera
a); 
  b) alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei  rifiuti  ai
sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152; 
  c) ai residui derivanti da attivita' di consumo. 
  2. Restano ferme le disposizioni speciali adottate per la  gestione
di specifiche tipologie e categorie di residui, tra cui le  norme  in
materia di gestione delle terre e rocce da scavo. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 185 del citato  decreto
          legislativo n. 152, del 2006: 
              «Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di  applicazione).  -
          1. Non rientrano nel  campo  di  applicazione  della  parte
          quarta del presente decreto: 
              a) le emissioni costituite da effluenti gassosi  emessi
          nell'atmosfera  e  il  biossido  di  carbonio  catturato  e
          trasportato ai fini dello stoccaggio geologico  e  stoccato
          in formazioni geologiche prive di  scambio  di  fluidi  con
          altre  formazioni  a  norma  del  decreto  legislativo   di
          recepimento  della  direttiva  2009/31/CE  in  materia   di
          stoccaggio geologico di biossido di carbonio; 
              b) il terreno (in situ), inclusi il  suolo  contaminato
          non scavato e  gli  edifici  collegati  permanentemente  al
          terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli  239
          e   seguenti,   relativamente   alla   bonifica   di   siti
          contaminati; 
              c) il suolo non  contaminato  e  altro  materiale  allo
          stato  naturale  escavato  nel  corso   di   attivita'   di
          costruzione, ove sia certo che esso verra'  riutilizzato  a
          fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
          in cui e' stato escavato; 
              d) i rifiuti radioattivi; 
              e) i materiali esplosivi in disuso; 
              f) le materie fecali, se non contemplate dal  comma  2,
          lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci  e
          le potature provenienti dalle  attivita'  di  cui  all'art.
          184, comma 2, lettera e), e comma 3,  lettera  a),  nonche'
          ogni altro materiale  agricolo  o  forestale  naturale  non
          pericoloso  destinati  alle  normali  pratiche  agricole  e
          zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura
          o per la produzione di energia da tale biomassa,  anche  al
          di fuori del luogo di  produzione  ovvero  con  cessione  a
          terzi, mediante  processi  o  metodi  che  non  danneggiano
          l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana. 
              2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte
          quarta del presente decreto, in quanto  regolati  da  altre
          disposizioni  normative   comunitarie,   ivi   incluse   le
          rispettive norme nazionali di recepimento: 
              a) le acque di scarico; 
              b) i  sottoprodotti  di  origine  animale,  compresi  i
          prodotti trasformati, contemplati dal regolamento  (CE)  n.
          1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo
          smaltimento in discarica o all'utilizzo in un  impianto  di
          produzione di biogas o di compostaggio; 
              c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla
          macellazione, compresi gli animali abbattuti per  eradicare
          epizoozie, e smaltite in conformita' del  regolamento  (CE)
          n. 1774/2002; 
              d)   i   rifiuti    risultanti    dalla    prospezione,
          dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso  di  risorse
          minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto
          legislativo 30 maggio 2008, n. 117. 
              3. Fatti salvi gli obblighi derivanti  dalle  normative
          comunitarie  specifiche,  sono   esclusi   dall'ambito   di
          applicazione della Parte  Quarta  del  presente  decreto  i
          sedimenti spostati  all'interno  di  acque  superficiali  o
          nell'ambito  delle  pertinenze  idrauliche  ai  fini  della
          gestione  delle  acque  e  dei  corsi   d'acqua   o   della
          prevenzione di inondazioni o della riduzione degli  effetti
          di inondazioni o siccita' o  ripristino  dei  suoli  se  e'
          provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi  della
          decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio  2000,
          e successive modificazioni. 
              4. Il suolo escavato non contaminato e altro  materiale
          allo stato naturale, utilizzati in siti diversi  da  quelli
          in cui sono  stati  escavati,  devono  essere  valutati  ai
          sensi, nell'ordine, degli articoli 183,  comma  1,  lettera
          a), 184-bis e 184-ter.».