Art. 3
Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella
sanita'
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio nazionale
delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita', di seguito
denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio
sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, i dati
regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonche' alle cause,
all'entita', alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso
e, anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle societa'
scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle
professioni sanitarie di cui all'articolo 5, di linee di indirizzo,
individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio
sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza
delle cure nonche' per la formazione e l'aggiornamento del personale
esercente le professioni sanitarie.
3. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una
relazione sull'attivita' svolta dall'Osservatorio.
4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale
anche del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in
sanita' (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010.