Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Agli organismi di gestione collettiva si applicano i Capi I, II,
IV, V e VI e, nel caso in cui concedano licenze multiterritoriali per
i diritti su opere musicali online, anche il Capo III. 
  2. Le entita' di gestione indipendenti di cui all'articolo 2, comma
2,  devono  soddisfare  i  requisiti  previsti  dall'articolo  8,  ad
eccezione del comma 1, lettera c),  del  medesimo  articolo,  e  sono
soggette alle disposizioni di cui agli articoli 22, comma 1, 24,  26,
comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g), 27, nonche' al Capo IV  del
presente decreto.