Art. 3. Organi 1. Sono organi del CREA: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Consiglio scientifico; d) il Collegio dei revisori dei conti. 2. Le modalita' di funzionamento degli organi sono definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. 3. Si procede al commissariamento nell'ipotesi in cui il Consiglio non possa garantire l'assolvimento delle sue funzioni indispensabili, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per i quali e' stato istituito e nell'ipotesi di mancata predisposizione o attuazione di un piano di rientro, qualora non si riesca a far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi e risulti necessario dichiarare il dissesto finanziario. Il Commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.