Art. 3 Statuto 1. Lo statuto e' adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed e' approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'autorita' vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Lo statuto dell'ente disciplina l'organizzazione periferica del CIP, con le medesime modalita' e articolazioni previste per l'organizzazione territoriale del CONI dal relativo statuto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano. 4. Lo statuto dell'ente disciplina le procedure per l'elezione del presidente, della giunta nazionale e del consiglio nazionale. I procedimenti elettorali relativi alle cariche elettive nell'ambito del CIP e dei relativi organi sono disciplinati nello statuto con le medesime modalita' previste per i corrispondenti procedimenti elettorali di cui allo statuto del CONI.