Art. 3 
 
                             Beneficiari 
 
  1. I servizi di cui all'articolo 2 sono erogati in  forma  gratuita
ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. In  caso  di  contribuzione  delle  famiglie,  gli  enti  locali
individuano i criteri di accesso ai  servizi  e  le  eventuali  fasce
tariffarie  in  considerazione  del  valore   dell'indicatore   della
situazione economica equivalente, di seguito denominato  ISEE,  ferma
restando la gratuita' totale qualora  gia'  prevista  a  legislazione
vigente.