Art. 3 Prestazioni e competenze 1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1. 2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica: a) all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1; b) alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilita' certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica; d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilita' accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti. 3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c), anche apportandole necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA. 4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformita' su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente. 5. Gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili: a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto; b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonche' dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; c) l'accessibilita' e la fruibilita' degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 6. Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilita' e la fruibilita' dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica.
Note all'art. 3: - Si riporta l'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 /(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155: «Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica). (Omissis). 7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 17, comma 2, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 17 (Regolamenti.). (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (Omissis).». - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, recante «Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2009, n. 189. - Si riporta l'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. 4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2016», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.: «947. Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data gia' prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle citta' metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. Per l'esercizio delle predette funzioni e' attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo, per l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di riferimento, in due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo periodo. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014, n. 81: «85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonche' costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunita' sul territorio provinciale. (Omissis).». - Si riportano gli articoli 8, comma 1, lettera g), e art. 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.: «Art. 8 (Inserimento ed integrazione sociale). In vigore dal 18 febbraio 1992 L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante: (Omissis). g) provvedimenti che assicurino la fruibilita' dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici; (Omissis). «Art. 26 (Mobilita' e trasporti collettivi). - 1. Le regioni disciplinano le modalita' con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilita' di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi. 2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalita' di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilita' delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi gia' istituiti. I piani di mobilita' delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni. 4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato e' destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalita' della presente legge. 6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalita' dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalita' della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.». - Si riporta l'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.: «Art. 139 (Trasferimenti alle province ed ai comuni). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: (Omissis). c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; (Omissis). - Si riporta l'articolo 8, comma 1, lettera c), della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104: «Art. 8 (Inserimento ed integrazione sociale). L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante: (Omissis). c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche ed architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; (Omissis).». - Si riporta l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1996, n. 15: «Art. 2 (Interventi da realizzare). - 1. Possono essere finanziati in base alla presente legge: (Omissis). b) le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilita', sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche; (Omissis).». - Si riporta l'articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.: «Art. 315 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso: Omissis b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonche' di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico; Omissis - Si riporta l'articolo 13, comma 1, lettera b), della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104: «Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle universita' si realizza, fermo restando quanto previsto dalla legge 11 maggio 1976, n. 360, e dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso: (Omissis). b) la dotazione alle scuole e alle universita' di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonche' di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico; (Omissis).».