Art. 3 
 
                      Prestazioni e competenze 
 
  1. Lo Stato, le Regioni e  gli  Enti  locali,  nel  rispetto  della
normativa vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni
per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne
e  degli  alunni,  delle  studentesse  e  degli   studenti   di   cui
all'articolo 2, comma 1. 
  2.  Lo  Stato  provvede,  per   il   tramite   dell'Amministrazione
scolastica: 
    a) all'assegnazione nella  scuola  statale  dei  docenti  per  il
sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e
all'istruzione delle bambine e dei  bambini,  delle  alunne  e  degli
alunni, delle studentesse e degli studenti  di  cui  all'articolo  2,
comma 1; 
    b) alla definizione dell'organico del  personale  amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA)  tenendo  conto,  tra  i  criteri  per  il
riparto delle risorse professionali,  della  presenza  di  bambine  e
bambini, alunne e alunni,  studentesse  e  studenti  con  disabilita'
certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica  statale,
fermo restando il limite alla dotazione organica di cui  all'articolo
19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni; 
    c)  all'assegnazione,  nell'ambito   del   personale   ATA,   dei
collaboratori  scolastici  nella  scuola   statale   anche   per   lo
svolgimento  dei  compiti  di   assistenza   previsti   dal   profilo
professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei  bambini,
delle alunne e degli alunni,  delle  studentesse  e  degli  studenti,
nell'ambito delle risorse umane disponibili e  assegnate  a  ciascuna
istituzione scolastica; 
    d) all'assegnazione  alle  istituzioni  scolastiche  del  sistema
nazionale di istruzione di un contributo  economico,  parametrato  al
numero delle bambine e dei bambini,  delle  alunne  e  degli  alunni,
delle studentesse e degli studenti con disabilita'  accolti  ed  alla
relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti. 
  3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto,  con  uno  o  piu'  regolamenti   da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentita la Conferenza Unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite  le  modalita'  per
l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b)  e  c),  anche
apportandole  necessarie  modificazioni  al  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno  2009,  n.  119,  e
successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i parametri
di riparto dell'organico del personale ATA. 
  4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, con intesa in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, sono individuati i criteri per una  progressiva  uniformita'  su
tutto  il  territorio  nazionale  della   definizione   dei   profili
professionali del personale destinato all'assistenza per  l'autonomia
e per la comunicazione personale, in coerenza  con  le  mansioni  dei
collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera  c),
del presente decreto, anche attraverso  la  previsione  di  specifici
percorsi  formativi  propedeutici  allo   svolgimento   dei   compiti
assegnati,  fermi   restando   gli   ambiti   di   competenza   della
contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208,  e  delle  altre  risorse  al  medesimo   fine   disponibili   a
legislazione vigente. 
  5. Gli Enti locali,  nel  rispetto  del  riparto  delle  competenze
previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge  7  aprile
2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, provvedono ad  assicurare,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili: 
    a)  gli  interventi  necessari  per  garantire  l'assistenza  per
l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa  l'assegnazione
del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei  collaboratori
scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c),  del  presente
decreto; 
    b) i servizi per il trasporto per l'inclusione  scolastica,  come
garantiti dall'articolo  8,  comma  1,  lettera  g),  della  legge  5
febbraio 1992,  n.  104,  ed  esercitati  secondo  il  riparto  delle
competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima  legge,  nonche'
dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112; 
    c) l'accessibilita' e la fruibilita'  degli  spazi  fisici  delle
istituzioni scolastiche statali  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,
lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  e  all'articolo  2,
comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 
  6. Ai sensi dell'articolo 315, comma 1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.  297  e  dell'articolo  13,  comma  1,
lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni
e gli Enti locali garantiscono l'accessibilita' e la fruibilita'  dei
sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali  necessari
per l'inclusione scolastica. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta l'articolo 19, comma 7, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111 /(Disposizioni urgenti per  la
          stabilizzazione  finanziaria),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155: 
                «Art.  19  (Razionalizzazione  della  spesa  relativa
          all'organizzazione scolastica). 
                (Omissis). 
              7.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012/2013   le
          dotazioni organiche del personale educativo  ed  ATA  della
          scuola non devono superare la  consistenza  delle  relative
          dotazioni  organiche  dello  stesso  personale  determinata
          nell'anno    scolastico    2011/2012    in     applicazione
          dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione  di  anno,  la
          quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
          il bilancio dello Stato, a  decorrere  dall'anno  2012,  ai
          sensi del  combinato  disposto  di  cui  ai  commi  6  e  9
          dell'articolo 64 citato. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 17, comma 2, della citata legge
          23 agosto 1988, n. 400: 
              «Art. 17 (Regolamenti.). 
                (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 22  giugno
          2009,  n.  119,   e   successive   modificazioni,   recante
          «Regolamento recante disposizioni per  la  definizione  dei
          criteri  e  dei  parametri  per  la  determinazione   della
          consistenza  complessiva  degli  organici   del   personale
          amministrativo,   tecnico   ed   ausiliario   (ATA)   delle
          istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali,  a  norma
          dell'articolo  64,  commi  2,  3  e  4,  lettera   e)   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2009, n. 189. 
              -  Si  riporta  l'articolo   3   del   citato   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
                «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 947,  della  legge  28
          dicembre  2015,  n.  208,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge  di  stabilita'  2016»,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.: 
                «947. Ai  fini  del  completamento  del  processo  di
          riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo
          1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le  funzioni
          relative all'assistenza per l'autonomia e la  comunicazione
          personale  degli   alunni   con   disabilita'   fisiche   o
          sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge  5
          febbraio 1992, n. 104, e  relative  alle  esigenze  di  cui
          all'articolo  139,  comma  1,  lettera  c),   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  sono  attribuite  alle
          regioni a decorrere dal 1° gennaio  2016,  fatte  salve  le
          disposizioni legislative regionali che alla  predetta  data
          gia' prevedono l'attribuzione delle predette funzioni  alle
          province, alle citta' metropolitane o ai comuni,  anche  in
          forma associata. Per l'esercizio delle predette funzioni e'
          attribuito un contributo di 70 milioni di euro  per  l'anno
          2016.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro delegato per gli  affari
          regionali  e  le  autonomie  locali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  si  provvede  al
          riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli
          enti territoriali  interessati,  anche  frazionandolo,  per
          l'anno   2016,   sulla   base   dell'anno   scolastico   di
          riferimento,   in    due    erogazioni,    tenendo    conto
          dell'effettivo esercizio delle funzioni  di  cui  al  primo
          periodo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1,  comma  85,  della  legge  7
          aprile 2014, n.  56,  recante  «Disposizioni  sulle  citta'
          metropolitane, sulle province, sulle unioni  e  fusioni  di
          comuni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014,
          n. 81: 
                «85. Le province di cui ai commi da 51  a  53,  quali
          enti con funzioni di area  vasta,  esercitano  le  seguenti
          funzioni fondamentali: 
                  a)  pianificazione  territoriale   provinciale   di
          coordinamento,    nonche'    tutela    e     valorizzazione
          dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 
                  b)  pianificazione  dei  servizi  di  trasporto  in
          ambito provinciale, autorizzazione e controllo  in  materia
          di trasporto privato, in  coerenza  con  la  programmazione
          regionale, nonche'  costruzione  e  gestione  delle  strade
          provinciali e regolazione della  circolazione  stradale  ad
          esse inerente; 
              c) programmazione provinciale  della  rete  scolastica,
          nel rispetto della programmazione regionale; 
              d)  raccolta  ed  elaborazione  di   dati,   assistenza
          tecnico-amministrativa agli enti locali; 
              e) gestione dell'edilizia scolastica; 
              f) controllo  dei  fenomeni  discriminatori  in  ambito
          occupazionale e  promozione  delle  pari  opportunita'  sul
          territorio provinciale. 
              (Omissis).». 
              - Si riportano gli articoli 8, comma 1, lettera  g),  e
          art. 26 della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  recante
          «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
          diritti  delle  persone  handicappate»,  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.: 
                «Art. 8 (Inserimento ed integrazione sociale). 
              In  vigore  dal  18  febbraio  1992   L'inserimento   e
          l'integrazione  sociale  della  persona   handicappata   si
          realizzano mediante: 
              (Omissis). 
                  g) provvedimenti che assicurino la fruibilita'  dei
          mezzi di trasporto pubblico e privato e  la  organizzazione
          di trasporti specifici; 
              (Omissis). 
              «Art. 26 (Mobilita' e trasporti collettivi).  -  1.  Le
          regioni disciplinano le modalita' con  le  quali  i  comuni
          dispongono  gli  interventi  per  consentire  alle  persone
          handicappate la possibilita' di  muoversi  liberamente  sul
          territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli  altri
          cittadini,   dei   servizi    di    trasporto    collettivo
          appositamente adattati o di servizi alternativi. 
              2.  I  comuni  assicurano,  nell'ambito  delle  proprie
          ordinarie  risorse  di  bilancio,  modalita'  di  trasporto
          individuali per le persone handicappate  non  in  grado  di
          servirsi dei mezzi pubblici. 
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani
          regionali di trasporto e dei  piani  di  adeguamento  delle
          infrastrutture urbane, piani  di  mobilita'  delle  persone
          handicappate da attuare anche mediante  la  conclusione  di
          accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della  legge
          8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani  prevedono  servizi
          alternativi  per  le  zone  non  coperte  dai  servizi   di
          trasporto collettivo. Fino  alla  completa  attuazione  dei
          piani, le regioni e gli enti locali  assicurano  i  servizi
          gia'  istituiti.  I  piani  di  mobilita'   delle   persone
          handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati  con
          i piani di trasporto predisposti dai comuni. 
              4.  Una   quota   non   inferiore   all'1   per   cento
          dell'ammontare dei mutui  autorizzati  a  favore  dell'Ente
          ferrovie dello  Stato  e'  destinata  agli  interventi  per
          l'eliminazione   delle   barriere   architettoniche   nelle
          strutture edilizie e nel  materiale  rotabile  appartenenti
          all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto  formati
          sulla base dell'articolo 20 del regolamento  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978,  n.
          384. 
              5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, il Ministro  dei  trasporti  provvede  alla
          omologazione di almeno un prototipo di  autobus  urbano  ed
          extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario,  conformemente
          alle finalita' della presente legge. 
              6. Sulla base dei  piani  regionali  e  della  verifica
          della funzionalita' dei prototipi omologati di cui al comma
          5,  il  Ministro  dei  trasporti  predispone  i  capitolati
          d'appalto  contenenti  prescrizioni   per   adeguare   alle
          finalita' della presente legge  i  mezzi  di  trasporto  su
          gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.». 
              - Si riporta l'articolo 139, comma 1, lettera  c),  del
          decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112,   recante
          «Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.: 
                «Art. 139 (Trasferimenti alle province ed ai comuni).
          - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137  del  presente
          decreto  legislativo,  ai  sensi  dell'articolo  128  della
          Costituzione sono attribuiti alle  province,  in  relazione
          all'istruzione  secondaria  superiore,  e  ai  comuni,   in
          relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e
          le funzioni concernenti: 
              (Omissis). 
                  c) i servizi di supporto organizzativo del servizio
          di istruzione per gli alunni con handicap o  in  situazione
          di svantaggio; 
              (Omissis). 
              - Si riporta l'articolo 8, comma 1, lettera  c),  della
          citata legge 5 febbraio 1992, n. 104: 
                «Art. 8 (Inserimento ed integrazione sociale). 
              L'inserimento e l'integrazione  sociale  della  persona
          handicappata si realizzano mediante: 
              (Omissis). 
                  c) interventi diretti ad assicurare l'accesso  agli
          edifici pubblici e privati e ad  eliminare  o  superare  le
          barriere  fisiche  ed  architettoniche  che  ostacolano   i
          movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 2, comma 1, lettera  b),  della
          legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia
          scolastica. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19  gennaio
          1996, n. 15: 
                «Art. 2 (Interventi  da  realizzare).  -  1.  Possono
          essere finanziati in base alla presente legge: 
              (Omissis). 
                  b)   le   ristrutturazioni   e   le    manutenzioni
          straordinarie dirette ad adeguare gli  edifici  alle  norme
          vigenti in materia  di  agibilita',  sicurezza,  igiene  ed
          eliminazione delle barriere architettoniche; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 315, comma 1, lettera  b),  del
          decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.   297   recante
          «Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.: 
                «Art.    315    (Integrazione    scolastica). -    1.
          L'integrazione scolastica della persona handicappata  nelle
          sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e
          grado si realizza, fermo  restando  quanto  previsto  dagli
          articoli 322 e seguenti anche attraverso: 
              Omissis 
                  b)  la  dotazione  alle  scuole   di   attrezzature
          tecniche e di sussidi didattici nonche' di ogni altra forma
          di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale
          di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio  del
          diritto allo studio, anche mediante convenzioni con  centri
          specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di
          produzione e adattamento di specifico materiale didattico; 
              Omissis 
              - Si riporta l'articolo 13, comma 1, lettera b),  della
          citata legge 5 febbraio 1992, n. 104: 
                «Art.    13    (Integrazione    scolastica).     - 1.
          L'integrazione scolastica della persona handicappata  nelle
          sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e
          grado e  nelle  universita'  si  realizza,  fermo  restando
          quanto previsto dalla legge 11 maggio 1976, n. 360, e dalla
          legge 4 agosto 1977, n. 517,  e  successive  modificazioni,
          anche attraverso: 
              (Omissis). 
                  b) la dotazione alle scuole e alle  universita'  di
          attrezzature tecniche e di  sussidi  didattici  nonche'  di
          ogni altra forma di  ausilio  tecnico,  ferma  restando  la
          dotazione  individuale  di  ausili  e  presidi   funzionali
          all'effettivo esercizio  del  diritto  allo  studio,  anche
          mediante  convenzioni  con  centri  specializzati,   aventi
          funzione  di  consulenza  pedagogica,   di   produzione   e
          adattamento di specifico materiale didattico; 
              (Omissis).».