Art. 3 
 
          Disposizioni transitorie in materia di ufficiali 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo  2196-bis,  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il
seguente: 
      «1-bis. Sino ai concorsi banditi per  le  immissioni  dell'anno
2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655-bis, il  concorso
per  l'accesso  al  ruolo  speciale  degli  ufficiali   dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare riservato
ai luogotenenti in servizio e'  svolto  per  soli  titoli  e  con  il
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
      1-ter. Le commissioni esaminatrici, istituite  presso  ciascuna
Forza armata secondo le modalita' definite dall'articolo  668,  comma
1, lettere a), b) e c), valutano: 
        a) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali; 
        b) ogni altro titolo,  ricompensa  e  benemerenza  risultanti
dallo stato  di  servizio,  dal  libretto  personale,  dalla  pratica
personale ovvero presentati dai concorrenti tra quelli  espressamente
indicati nel bando di concorso; 
      1-quater. Ai fini della formazione della graduatoria finale, la
valutazione dei titoli di cui  al  comma  1-ter,  che  devono  essere
posseduti  dai  candidati  alla  data  di  pubblicazione  del  bando,
comporta l'assegnazione di massimo di 45 punti, dei quali non piu' di
30 per i titoli di cui alla lettera a) e non piu' di 15 per quelli di
cui alla lettera  b).  Ogni  membro  della  commissione  esaminatrice
dispone per ciascuno dei titoli di un terzo del punteggio massimo per
i medesimi stabilito. I candidati che non hanno riportato  almeno  15
punti per i titoli  di  cui  alla  lettera  a)  sono  dichiarati  non
idonei.»; 
    b) dopo l'articolo 2233-ter e' inserito il seguente: 
      «Art. 2233-quater (Regime transitorio per la  formazione  delle
aliquote degli ufficiali). - 1. A decorrere dal  1°  gennaio  2017  e
fino al 31 ottobre 2019, per l'avanzamento ai gradi di capitano e  di
maggiore, e gradi corrispondenti,  le  aliquote  di  valutazione  per
l'avanzamento al grado  superiore  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministro della difesa e sono determinate comprendendo  ufficiali  con
anzianita' di grado, crescenti o decrescenti a seconda  dei  ruoli  o
dei gradi, in modo da consentire, a decorrere dal 2020, l'inserimento
nelle aliquote di valutazione degli ufficiali  aventi  le  permanenze
minime nei gradi previste dalle  tabelle  1,  2  e  3,  di  cui  agli
articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al presente codice. 
  2. Per l'avanzamento ai gradi di tenente colonnello,  colonnello  e
generale di brigata, e gradi corrispondenti: 
      a) agli ufficiali che, nell'anno 2017, rivestono  il  grado  di
maggiore, tenente colonnello e colonnello,  e  gradi  corrispondenti,
continuano ad applicarsi i periodi di permanenza nei  gradi  previsti
dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli  articoli  1099-bis,  1136-bis  e
1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016; 
      b) agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui  al
comma 1, hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza
nel grado rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3,  di  cui
agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al  31  dicembre
2016, si applica: 
        1)  agli  ufficiali  con  il  grado  di  maggiore  e  tenente
colonnello,  e  gradi  corrispondenti,  l'incremento  degli  anni  di
permanenza  nei  gradi   di   maggiore   e   tenente   colonnello   e
corrispondenti  in  misura  pari  alla  riduzione  della   permanenza
richiesta  per  l'avanzamento  al  grado   di   maggiore,   o   grado
corrispondente, di cui hanno beneficiato; 
        2)  agli   ufficiali   con   il   grado   di   colonnello   e
corrispondenti, gli anni  di  permanenza  nel  grado  prevista  dalle
tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis,
allegate al presente codice. 
  3. I tenenti, e gradi corrispondenti, inseriti  nelle  aliquote  di
valutazione formate ai sensi delle disposizioni di cui al comma  1  e
promossi al grado di capitano, e gradi corrispondenti, assumono, agli
effetti giuridici ed economici, un'anzianita' assoluta nel  grado  di
tenente, e gradi  corrispondenti,  ridotta  nei  limiti  strettamente
necessari ad evitare l'eventuale scavalcamento in ruolo da  parte  di
ufficiali con anzianita' di grado inferiore.»; 
    c) all'articolo 2236-bis: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Regime transitorio
dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina»; 
      2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Per i sottotenenti di vascello del ruolo normale  del
Corpo di stato maggiore con anzianita' 2015, 2016  e  2017,  ai  fini
dell'inserimento in aliquota di  valutazione  per  la  promozione  al
grado di tenente di vascello del ruolo normale  del  Corpo  di  stato
maggiore, e' richiesto il seguente periodo  minimo  di  imbarco:  due
anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno,  nel
grado immediatamente inferiore. 
        1-ter. Per gli ufficiali di cui al comma  1-bis  promossi  al
grado di tenente di vascello, ai fini dell'inserimento in aliquota di
valutazione per la promozione al grado di capitano  di  corvetta  del
ruolo normale del Corpo  di  stato  maggiore,  i  periodi  minimi  di
imbarco ed i titoli richiesti sono i seguenti: un anno di comando  di
unita' navale o incarico equipollente, tre anni di  imbarco  compreso
il periodo di comando od attribuzioni specifiche, aver conseguito  la
laurea magistrale. 
        1-quater. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per
l'avanzamento al grado di capitano di corvetta  degli  ufficiali  che
hanno maturato il periodo di permanenza  minima  nel  grado  previsto
dalla tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, vigente al 31 dicembre
2016, e comunque non oltre il 2024, i tenenti di  vascello  che,  per
effetto delle nuove permanenze nei gradi previste dalla tabella 2, di
cui all'articolo 1136-bis, allegata al  presente  codice,  non  hanno
compiuto, per motivi di servizio,  i  periodi  minimi  di  comando  o
attribuzioni entro l'anno di inserimento in aliquota,  sono  valutati
al raggiungimento delle predette condizioni e, comunque, non oltre la
formazione della graduatoria dell'anno successivo. Gli ufficiali sono
promossi con la decorrenza giuridica ed economica  che  sarebbe  loro
spettata se la promozione avesse avuto luogo al raggiungimento  della
permanenza minima nel grado prevista dal presente codice.»; 
    d) l'articolo 2238-ter e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2238-ter (Regime transitorio per i generali di divisione,
ammiragli di divisione e  generali  di  divisione  aerea).  -  1.  In
relazione all'andamento dei  ruoli,  sino  all'anno  2024  ovvero  al
diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5,  comma  2,  della
legge 31 dicembre 2012, n. 244, la permanenza  minima  nel  grado  di
generale di divisione e gradi corrispondenti  per  la  promozione  al
grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e' fissata
con decreto del Ministro della difesa in  modo  da  includere,  oltre
agli ufficiali gia' valutati l'anno precedente e giudicati  idonei  e
non  iscritti  in  quadro,  i   generali   di   divisione   e   gradi
corrispondenti non ancora valutati che abbiano  anzianita'  di  grado
anche inferiore a quelle stabilite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, di  cui
agli articoli 1099-bis, 1136-bis, 1185-bis e  1226-bis,  allegate  al
presente codice e comunque non inferiore a due anni.»; 
    e) dopo l'articolo 2242, e' inserito il seguente: 
      «Art. 2242-bis  (Ulteriori  disposizioni  transitorie  per  gli
ufficiali   dell'Esercito   italiano,   della   Marina   militare   e
dell'Aeronautica  militare).  -  1.  Agli   ufficiali   dell'Esercito
italiano  e  dell'Aeronautica  militare  si  applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni  di  cui  all'articolo  2236-bis,  comma
1-quater, qualora sussistono analoghe condizioni.». 
  2. Al Comandante generale delle capitanerie di porto in  carica  al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto  legislativo,  e'
conferito il grado di ammiraglio ispettore capo  con  decorrenza  dal
giorno successivo a quello di entrata in vigore. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  l'art.  2196-bis  del  citato   decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 2196-bis  (Regime  transitorio  dei  reclutamenti
          degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito  italiano,
          della Marina militare e dell'Aeronautica  militare).  -  1.
          Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine  stabilito  ai
          sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31  dicembre  2012,
          n.  244,  per  la  partecipazione  ai   concorsi   per   il
          reclutamento degli ufficiali dei  ruoli  speciali,  di  cui
          all'art.  655,   riservati   al   personale   dell'Esercito
          italiano,  della   Marina   militare   e   dell'Aeronautica
          militare,  con  decreti  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di
          Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata: 
              a) limiti di eta', comunque non superiori a 45 anni; 
              b)  titoli  di  studio  non  inferiori  al  diploma  di
          istruzione secondaria di secondo grado; 
              c)  estensione   anche   ai   volontari   in   servizio
          permanente; 
              d) permanenza minima nel ruolo di provenienza,  sino  a
          un massimo di 5 anni. 
              1-bis. Sino  ai  concorsi  banditi  per  le  immissioni
          dell'anno 2022,  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.
          655-bis, il concorso per l'accesso al ruolo speciale  degli
          ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina  militare  e
          dell'Aeronautica  militare  riservato  ai  luogotenenti  in
          servizio e' svolto: 
              a) per soli titoli e con il  possesso  del  diploma  di
          istruzione secondaria di secondo grado; 
              b)  le  commissioni  esaminatrici,   istituite   presso
          ciascuna  Forza  armata  secondo  le   modalita'   definite
          dall'art.  668,  comma  1,  lettere  a),  b)   e   c),   in
          particolare, valutano: 
              1)  i  titoli  relativi  alle   qualita'   militari   e
          professionali; 
              2)  ogni  altro  titolo,   ricompensa   e   benemerenza
          risultanti dallo stato di servizio, dal libretto personale,
          dalla pratica personale ovvero presentati  dai  concorrenti
          tra quelli espressamente indicati nel bando di concorso; 
              c) ai fini della formazione della  graduatoria  finale,
          la valutazione dei titoli di cui alla lettera b), numeri 1)
          e 2), che devono essere posseduti dai candidati  alla  data
          di pubblicazione  del  bando,  comporta  l'assegnazione  di
          massimo di 45 punti, dei quali non piu' di 30 per i  titoli
          di cui al numero 1) e non piu' di 15 per quelli di  cui  al
          numero  2).  Ogni  membro  della  commissione  esaminatrice
          dispone per ciascuno dei titoli di un terzo  del  punteggio
          massimo per i medesimi stabilito. I candidati che non hanno
          riportato almeno 15 punti per i titoli di cui al numero  1)
          sono dichiarati non idonei.». 
              -  Si  riporta  l'art.  2236-bis  del  citato   decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  2236-bis  (Regime  transitorio  dell'avanzamento
          degli ufficiali del ruolo normale della Marina). - 1.  Fino
          all'inserimento  in  aliquota   di   valutazione   per   la
          promozione al grado di tenente di vascello dei sottotenenti
          di vascello del ruolo normale del Corpo di  stato  maggiore
          con anzianita' 2014, i periodi minimi di imbarco e i titoli
          richiesti sono i seguenti: 3  anni  di  imbarco,  anche  se
          svolto,  nel  limite  massimo  di  un   anno,   nel   grado
          immediatamente  inferiore;  aver   conseguito   la   laurea
          specialistica. 
              l-bis. Per i sottotenenti di vascello del ruolo normale
          del Corpo di stato maggiore con  anzianita'  2015,  2016  e
          2017, ai fini dell'inserimento in aliquota  di  valutazione
          per la promozione al grado di tenente di vascello del ruolo
          normale del  Corpo  di  stato  maggiore,  e'  richiesto  il
          seguente periodo minimo di imbarco: due  anni  di  imbarco,
          anche se svolto, nel limite massimo di un anno,  nel  grado
          immediatamente inferiore. 
              l-ter. Per gli ufficiali di cui al comma l-bis promossi
          al grado di tenente di vascello, ai  fini  dell'inserimento
          in aliquota di valutazione per la promozione  al  grado  di
          capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo  di  stato
          maggiore, i periodi minimi di imbarco ed i titoli richiesti
          sono i seguenti: un anno di  comando  di  unita'  navale  o
          incarico equipollente, tre  anni  di  imbarco  compreso  il
          periodo  di  comando  od  attribuzioni   specifiche,   aver
          conseguito la laurea magistrale. 
              1-quater.   Fino   all'inserimento   in   aliquota   di
          valutazione per  l'avanzamento  al  grado  di  capitano  di
          corvetta degli ufficiali che hanno maturato il  periodo  di
          permanenza minima nel grado previsto dalla  tabella  2,  di
          cui all'art. 1136-bis,  vigente  al  31  dicembre  2016,  e
          comunque non oltre il 2024, i tenenti di vascello che,  per
          effetto delle nuove permanenze  nei  gradi  previste  dalla
          tabella 2, di cui all'art. 1136-bis, allegata  al  presente
          codice, non hanno  compiuto,  per  motivi  di  servizio,  i
          periodi minimi di comando o attribuzioni  entro  l'anno  di
          inserimento in aliquota, sono  valutati  al  raggiungimento
          delle  predette  condizioni  e,  comunque,  non  oltre   la
          formazione  della  graduatoria  dell'anno  successivo.  Gli
          ufficiali sono promossi  con  la  decorrenza  giuridica  ed
          economica che sarebbe loro spettata se la promozione avesse
          avuto luogo al raggiungimento della permanenza  minima  nel
          grado prevista dal presente codice.».