Art. 3 
 
             Disposizioni comuni per la Polizia di Stato 
 
  1. Le tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica
24  aprile  1982,  numeri  335,   337   e   338,   sono   sostituite,
rispettivamente, dalle  tabelle  1,  2  e  3,  allegate  al  presente
decreto. Le tabelle A), B), C), F) e  G),  allegate  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240,  sono  sostituite
dalle tabelle A), B), C), F), G)  e  G-bis),  come  modificate  dalle
tabelle 4, 5, 6, 7, 8  e  9,  allegate  al  presente  decreto.  Nelle
dotazioni organiche delle carriere, di cui alle tabelle A allegate ai
decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, 337 e
338, confluiscono quelle dei rispettivi ruoli direttivi e  ruoli  dei
dirigenti di cui alle medesime tabelle, nel testo vigente  il  giorno
precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Al fine di garantire la piena  funzionalita'  della  Polizia  di
Stato, per le  autorizzazioni  alle  assunzioni  per  l'accesso  alla
qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche  nel
ruolo dei sovrintendenti e in quello degli  ispettori,  di  cui  alla
tabella A allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui al comma
1, del presente articolo, possono essere utilizzate per le assunzioni
di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo  degli
agenti e assistenti di cui alla predetta tabella  A.  Le  conseguenti
posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti  e  assistenti  sono
riassorbite  per  effetto  dei  passaggi  per  qualunque  causa   del
personale del predetto ruolo a  quello  dei  sovrintendenti  e  degli
ispettori. 
  3. Entro il 1° gennaio  2021,  si  provvede  all'ampliamento  della
dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti di cui  alla  Tabella
A, allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 335, fino al raggiungimento di 24.000 unita', attraverso  la
riduzione della dotazione organica dei ruoli degli  operatori  e  dei
collaboratori tecnici, di cui alla tabella A, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze da emanarsi entro  il  31  dicembre  di  ciascun  anno,
assicurando l'invarianza di spesa. 
  4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto  dal  presente  Capo,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto: 
    a) con decreto del Ministro dell'interno,  adottato  di  concerto
con  il  Ministro   per   la   semplificazione   e   della   pubblica
amministrazione e il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, sono individuate le classi di laurea triennale di  cui
agli articoli 27-ter, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e articoli 25-bis,  comma  8,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; 
    b) con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, sono apportate  le  necessarie  modifiche  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001,  n.  208,  con
specifico  riferimento  alla  revisione   delle   funzioni   di   cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,  anche
in attuazione dell'articolo 18, comma 5, del  decreto  legislativo  7
agosto 2016, n. 177. 
  5.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti  e  dei
regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma  7,
24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma  1,  lettera  b),  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,  agli
articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1,
e 46, comma 1, del  decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto. 
  6. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli  della
Polizia  di  Stato,  il  prescritto  titolo  di  studio  puo'  essere
conseguito entro la data di  svolgimento  della  prima  prova,  anche
preliminare. 
  7. Il titolo per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), non e'  richiesto  per  i
volontari delle Forze armate di cui all'articolo 703  e  all'articolo
2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al  31
dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data. 
  8. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo
2005, n. 45, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31  maggio
2005, n. 89. 
  9. Ai commi 1 degli articoli 1, 2 e 3 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, dopo le parole:  «sempreche'
l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego» sono aggiunte
le seguenti: «,  anche  presso  la  Sezione  paralimpica  dei  gruppi
sportivi «Polizia di Stato-Fiamme  oro»,  istituita  nell'ambito  dei
ruoli del  personale  che  espleta  attivita'  tecnico-scientifica  e
tecnica.». 
  10. Nel ruolo  d'onore  di  cui  all'articolo  65-ter  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' iscritto  anche  il  personale
dei ruoli degli agenti  e  assistenti,  dei  sovrintendenti  e  degli
ispettori e dei corrispondenti ruoli  tecnici  e  tecnico-scientifici
della Polizia di Stato.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
medesime disposizioni  ivi  previste.  Con  decreto  del  capo  della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le
modalita' attuative del predetto articolo, comprese  quelle  relative
all'applicazione dello  stesso  al  personale  non  direttivo  e  non
dirigente. 
  11. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' per
l'impiego nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi  «Polizia  di
Stato-Fiamme    oro»,    nell'ambito    dei    ruoli    tecnici     e
tecnico-scientifici, del personale inidoneo al servizio ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e  di
quello che accede al ruolo d'onore,  con  l'osservanza  dei  seguenti
criteri: 
    a)  individuazione  del  personale  da  impiegare  nella  Sezione
paralimpica, quali atleti, in relazione alle  attitudini  agonistiche
dimostrate, ovvero, quali tecnici sportivi, in relazione al  possesso
delle abilitazioni rilasciate dalle competenti  federazioni  sportive
nazionali; 
    b) previsione che i  gruppi  sportivi  «Polizia  di  Stato-Fiamme
oro», firmatari di apposite  convenzioni  con  il  Comitato  italiano
paralimpico (CNP), possano essere riconosciuti  ai  fini  sportivi  e
possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla  base
delle disposizioni dello statuto  del  predetto  Comitato,  anche  in
deroga ai principi  e  alle  disposizioni  per  l'affiliazione  e  il
riconoscimento  delle  societa'   e   delle   associazioni   sportive
dilettantistiche; 
    c) previsione che il personale non  piu'  idoneo  alle  attivita'
della Sezione paralimpica, possa essere impiegato in altre  attivita'
istituzionali dei medesimi ruoli tecnici e tecnico-scientifici  della
Polizia di Stato; 
    d)  applicazione,  in  quanto  compatibili,  delle   disposizioni
relative ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro». 
  12. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'
abrogato l'articolo 1, comma 261, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266. 
  13. I candidati che partecipano  ai  concorsi  pubblici  e  interni
nella Polizia di Stato devono mantenere i requisiti di ammissibilita'
previsti  dai  relativi  bandi  sino  al  termine   delle   procedure
concorsuali, ad eccezione di quello relativo ai limiti di eta'. 
  14. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli della Polizia di Stato
possono essere rideterminate con decreto del  Ministro  dell'interno,
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  fermo
restando il volume organico complessivo  e  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della  finanza  pubblica,  al  fine  di  adeguarne  la
consistenza alle esigenze di funzionalita' dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza. 
  15. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  ogni
riferimento  ai  ruoli  dei  commissari  e  dei  dirigenti  e   ruoli
corrispondenti, ai ruoli dei direttivi e dei  dirigenti  ovvero  alle
qualifiche direttive e dirigenziali della Polizia di Stato si intende
inerente alle carriere  dei  funzionari  di  Polizia  introdotte  dal
presente decreto. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  30
          aprile 1987,  n.  240  (per  l'argomento  vedi  nelle  note
          all'articolo 1). 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubb. nella Gazz. Uff.  12  settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
              "Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  22  marzo
          2001, n. 208 (Regolamento per il riordino  della  struttura
          organizzativa delle articolazioni  centrali  e  periferiche
          dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  a  norma
          dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000,  n.  78),  pubb.
          nella Gazz. Uff. 5 giugno 2001, n. 128. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18,  comma  5,  del
          decreto legislativo 7 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni  in
          materia di razionalizzazione delle funzioni  di  polizia  e
          assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubb.  nella  Gazz.  Uff.  12
          settembre 2016, n. 213: 
              "Art.  18  (Disposizioni  transitorie  e   finali).   -
          (Omissis). 
              5.  In  prima  applicazione,  i   provvedimenti   e   i
          protocolli di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 2,  4,
          commi 2 e 3, e 5, commi 2 e 3, sono adottati entro sei mesi
          dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e
          trovano applicazione dal 1° gennaio 2017. Entro il medesimo
          termine,  al  fine  di   rafforzare   gli   interventi   di
          razionalizzazione   volti   ad   evitare   duplicazioni   e
          sovrapposizioni, anche  mediante  un  efficace  e  omogeneo
          coordinamento informativo, il capo della  polizia-direttore
          generale della pubblica sicurezza e i vertici  delle  altre
          Forze di polizia adottano  apposite  istruzioni  attraverso
          cui  i  responsabili  di  ciascun   presidio   di   polizia
          interessato, trasmettono alla propria scala  gerarchica  le
          notizie relative all'inoltro  delle  informative  di  reato
          all'autorita' giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi
          prescritti dalle norme del codice di procedura penale.". 
              - Per il testo dell'articolo 2  del  citato  decreto  5
          ottobre 2000, n.334 vedi le note all'articolo 2. 
              - Per il testo degli articoli 6, 24-quater, 27 e 27-bis
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          aprile 1982, n. 335, vedi nelle note all'articolo 1. 
              - Per il testo degli articoli 5, 25-bis  e  25-ter  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  24  aprile
          1982, n. 337, vedi nelle note all'articolo 1. 
              - Per il  testo  dell'articolo  3  del  citato  decreto
          legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  vedi  alle   note
          all'articolo 1. 
              - Per il  testo  dell'articolo  4  del  citato  decreto
          legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  vedi  alle   note
          all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  31  e  46
          del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334: 
              "Art. 31 (Accesso ai ruoli dei direttori tecnici). - 1.
          L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli  dei  direttori
          tecnici avviene mediante concorso pubblico  per  titoli  ed
          esami, al quale possono partecipare  i  cittadini  italiani
          che godono dei diritti politici e che sono in possesso  dei
          requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3.
          I limiti di eta' per la  partecipazione  al  concorso  sono
          quelli  stabiliti  dal  regolamento   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127. Le qualita' morali e di condotta sono quelle  previste
          dalle disposizioni di cui all'articolo  35,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.) 
              2. Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2,
          sono   indicate   le   lauree   specialistiche    per    la
          partecipazione al concorso, individuate  secondo  le  norme
          concernenti  l'autonomia  didattica  degli  atenei,  e   le
          abilitazioni professionali ove previste dalla  legge.  Sono
          fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni
          vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
          e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente  prima
          del suo adeguamento ai sensi dell'articolo  17,  comma  95,
          della legge 15  maggio  1997,  n.  127,  e  delle  relative
          disposizioni attuative. 
              3. Con il regolamento di cui all'articolo 3,  comma  3,
          sono previste le eventuali forme  di  preselezione  per  la
          partecipazione al concorso di cui al comma 1, le  prove  di
          esame sulle materie  attinenti  ai  profili  professionali,
          scritte ed orali, le prime in numero non inferiore  a  due,
          le modalita' di svolgimento dei concorsi,  di  composizione
          delle  commissioni  esaminatrici  e  di  formazione   delle
          graduatorie,  le  categorie  dei  titoli  da  ammettere   a
          valutazione ed il punteggio da  attribuire  a  ciascuna  di
          esse. 
              4.  Nel  limite  del  venti   per   cento   dei   posti
          disponibili, determinati con  le  modalita'  stabilite  dal
          regolamento di cui al comma  3,  l'accesso  alla  qualifica
          iniziale dei ruoli dei direttori tecnici  avviene  mediante
          concorso interno per titoli e per esami, consistenti  nelle
          prove previste per il concorso di cui al comma 1, al  quale
          e' ammesso a partecipare  il  personale  della  Polizia  di
          Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e  degli
          altri requisiti, anche attitudinali,  richiesti,  il  quale
          non abbia riportato, nei tre anni precedenti,  la  sanzione
          disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave
          ed abbia  riportato,  nello  stesso  periodo,  un  giudizio
          complessivo non inferiore a «buono». Per il  personale  con
          qualifica inferiore a quella di  vice  perito  o  qualifica
          corrispondente e' richiesta un'anzianita'  di  servizio  di
          almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso. 
              5. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  Forze  armate,   dai   Corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
          sono stati sottoposti a misura di prevenzione.". 
              "Art. 46 (Accesso al ruolo dei direttivi medici). -  1.
          L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei  direttivi
          medici avviene mediante concorso  pubblico  per  titoli  ed
          esami, al quale possono partecipare  i  cittadini  italiani
          che godono dei diritti politici, in possesso  della  laurea
          in medicina e chirurgia, fatta  salva  l'eventuale  diversa
          denominazione in sede di attuazione del regolamento recante
          norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   atenei
          adottato con decreto 3 novembre 1999, n. 509  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          dell'abilitazione     all'esercizio     professionale     e
          dell'iscrizione al relativo  albo,  nonche'  dei  requisiti
          previsti dal regolamento di cui al comma  2.  I  limiti  di
          eta'  per  la  partecipazione  al  concorso   sono   quelli
          stabiliti dal regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo
          3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualita'
          morali  e  di   condotta   sono   quelle   previste   dalle
          disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              2. Con il regolamento di cui all'articolo 3,  comma  3,
          sono previste le eventuali forme  di  preselezione  per  la
          partecipazione al concorso, le prove di  esame  scritte  ed
          orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita'
          di  svolgimento  del  concorso,   di   composizione   della
          commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria,
          le categorie dei titoli da ammettere a  valutazione  ed  il
          punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 
              2-bis.  Nel  limite  del  venti  per  cento  dei  posti
          disponibili, determinati con  le  modalita'  stabilite  dal
          regolamento di cui al comma  2,  l'accesso  alla  qualifica
          iniziale del ruolo dei direttivi  medici  avviene  mediante
          concorso interno per titoli e per esami, consistenti  nelle
          prove previste per il concorso di cui al comma 1, al  quale
          e' ammesso a partecipare  il  personale  della  Polizia  di
          Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e  degli
          altri requisiti, anche attitudinali,  richiesti,  il  quale
          non abbia riportato, nei tre anni precedenti,  la  sanzione
          disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave
          ed abbia  riportato,  nello  stesso  periodo,  un  giudizio
          complessivo non inferiore a «buono». Per il  personale  con
          qualifica  inferiore  a  quella   di   vice   ispettore   o
          corrispondente e' richiesta un'anzianita'  di  servizio  di
          almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso. 
              3. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  Forze  armate,   dai   corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
          che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.". 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 703 e 2199
          del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
              "Art. 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco).  -
          1.  Nei  concorsi  relativi  all'accesso   nelle   carriere
          iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
          riserve di posti per i volontari in ferma  prefissata  sono
          cosi determinate: 
              a) Arma dei carabinieri: 70 per cento; 
              b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; 
              c) Polizia di Stato: 45 per cento; 
              d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; 
              e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento; 
              f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento. 
              1-bis.  I  posti  riservati  di   cui   al   comma   1,
          eventualmente non ricoperti per insufficienza di  candidati
          idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
          concorso. 
              2. Le riserve di posti di cui al comma  1  non  operano
          nei confronti dei volontari in rafferma biennale. 
              3. Con decreto  interministeriale  del  Ministro  della
          difesa  e  dei  Ministri  interessati  sono  stabilite   le
          modalita' attuative riguardanti l'immissione dei  volontari
          nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco." 
              "Art. 2199 (Concorsi per il reclutamento nelle carriere
          iniziali delle Forze di polizia). -  1.  Nel  rispetto  dei
          vincoli normativi previsti in  materia  di  assunzioni  del
          personale e fatte salve le riserve del  10  per  cento  dei
          posti,  di  cui  all'articolo  13,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2015,
          in  deroga  all'articolo  703,  per  il  reclutamento   del
          personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia  a
          ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente  a
          concorso, determinati  sulla  base  di  una  programmazione
          quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
          delle amministrazioni interessate e trasmessa entro  il  30
          settembre al Ministero  della  difesa,  sono  riservati  ai
          volontari in ferma prefissata di  un  anno  o  quadriennale
          ovvero in rafferma annuale, in servizio o  in  congedo,  in
          possesso dei requisiti previsti dai rispettivi  ordinamenti
          per l'accesso alle predette carriere. 
              2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda  di
          partecipazione   al   concorso   per   una    sola    delle
          amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
          applica ai volontari in ferma prefissata in congedo. 
              3.  Le  procedure  di  selezione  sono  determinate  da
          ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  con  decreto
          adottato  dal  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro della difesa, e si concludono  con  la  formazione
          delle  graduatorie  di  merito.  Nella   formazione   delle
          graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali  titoli
          di merito, del periodo di servizio svolto e delle  relative
          caratterizzazioni  riferite   a   contenuti,   funzioni   e
          attivita' affini a quelli propri della carriera per cui  e'
          stata   fatta   domanda   di    accesso    nonche'    delle
          specializzazioni  acquisite  durante  la  ferma  prefissata
          annuale, considerati  utili.  L'attuazione  delle  predette
          procedure  e'  di  esclusiva   competenza   delle   singole
          amministrazioni interessate. 
              4.  Dei  concorrenti  giudicati  idonei   e   utilmente
          collocati nelle graduatorie di cui al comma 3: 
              a) una parte e'  immessa  direttamente  nelle  carriere
          iniziali  di  cui  al  comma  1,  secondo  l'ordine   delle
          graduatorie  e  nel  numero  corrispondente  alle  seguenti
          misure minime percentuali: 
              1) 30 per cento per il ruolo  appuntati  e  carabinieri
          dell'Arma dei carabinieri; 
              2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
          Corpo della guardia di finanza; 
              3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e  assistenti
          della Polizia di Stato; 
              4) 55 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo forestale dello Stato; 
              5) 40 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; 
              b) la  restante  parte  viene  immessa  nelle  carriere
          iniziali di cui al comma 1  dopo  avere  prestato  servizio
          nelle Forze armate  in  qualita'  di  volontario  in  ferma
          prefissata quadriennale,  nel  numero  corrispondente  alle
          seguenti misure massime percentuali: 
              1) 70 per cento per il ruolo  appuntati  e  carabinieri
          dell'Arma dei carabinieri; 
              2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
          Corpo della Guardia di finanza; 
              3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e  assistenti
          della Polizia di Stato; 
              4) 45 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo forestale dello stato; 
              5) 60 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria. 
              5. Per le immissioni di cui al comma 4,  i  concorrenti
          di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
          completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
          e la ferma prefissata quadriennale. 
              6. I  criteri  e  le  modalita'  per  l'ammissione  dei
          concorrenti di cui al  comma  4,  lettera  b),  alla  ferma
          prefissata quadriennale, la relativa  ripartizione  tra  le
          singole Forze armate e le modalita' di incorporazione  sono
          stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla  base
          delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate  e
          tenuto  conto  dell'ordine  delle   graduatorie   e   delle
          preferenze espresse dai candidati. 
              7. In  relazione  all'andamento  dei  reclutamenti  dei
          volontari  in  ferma  prefissata  delle  Forze  armate,   a
          decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti  riservati  ai
          volontari di cui al comma  1  e'  rideterminato  in  misura
          percentuale con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con i Ministri interessati,  previa  delibera  del
          Consiglio dei Ministri.  Con  le  medesime  modalita'  sono
          rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
          al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso  dal  Governo
          alla Camera dei deputati e al Senato  della  Repubblica  al
          fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
          parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. 
              7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016  e  sino  al  31
          dicembre 2018, in relazione all'andamento dei  reclutamenti
          dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate,  alle
          eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
          singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
          posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
          2017, nella misura del 50 per cento  e,  per  l'anno  2018,
          nella misura del 75 per cento dell'aliquota  riservata  per
          il  concorso  pubblico  prevista  per  ciascuna  Forza   di
          polizia,  ai  sensi  dell'articolo  703,   per   l'accesso,
          mediante concorso pubblico, nelle carriere  iniziali  delle
          Forze di polizia, nonche'  per  la  parte  restante,  nella
          misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei
          volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
          annuale in servizio e nella  misura  del  30  per  cento  a
          favore dei volontari in ferma  prefissata  di  un  anno  in
          congedo ovvero in  ferma  quadriennale  in  servizio  o  in
          congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in
          ferma prefissata quadriennale gia' vincitori  di  concorso.
          Gli eventuali posti relativi ai  volontari,  non  ricoperti
          per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
          devoluti  in  aggiunta  ai  candidati   idonei   dell'altra
          aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
          portati in aumento per le medesime  aliquote  riservate  ai
          volontari di quelli previsti per l'anno successivo. 
              7-ter. Per le immissioni relative ai volontari  di  cui
          al comma 7-bis, i concorrenti devono  avere  completato  la
          ferma prefissata di un anno.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis  del  decreto
          legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 (Disposizioni urgenti per
          la  funzionalita'   dell'Amministrazione   della   pubblica
          sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco), pubb. nella Gazz. Uff. 1 aprile 2005, n.
          75 e convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.  1,
          legge 31 maggio 2005, n. 89, in Gazz. Uff. 31 maggio  2005,
          n. 125: 
              "Art. 1-bis (Disposizioni relative ai servizi  sanitari
          e tecnici della Polizia di Stato). - 1. Ferma  restando  la
          normativa  vigente  in  materia  di   autorizzazione   alle
          assunzioni,  la  dotazione  organica  delle  qualifiche  di
          dirigente superiore medico  e  di  primo  dirigente  medico
          della Polizia di Stato, di cui alla tabella A  allegata  al
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          338,  e  successive   modificazioni,   e'   rispettivamente
          rideterminata in 11 e 37 unita'. 
              2. 
              3. 
              4. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e  della
          relativa spesa definiti, per la Polizia di Stato, ai  sensi
          dell' articolo 1, comma 96, della legge 30  dicembre  2004,
          n.  311,  a  compensazione  degli  oneri  derivanti   dalle
          disposizioni dei commi 1, 2  e  3,  la  dotazione  organica
          delle qualifiche di vice perito tecnico, di perito  tecnico
          e perito tecnico capo della Polizia di Stato, di  cui  alla
          tabella  A  allegata  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  24  aprile   1982,   n.   337,   e   successive
          modificazioni, e' rideterminata in 1.087 unita'. Le  nomine
          di   cui   al   presente   articolo   devono   aver   luogo
          contestualmente  alla  riduzione,  di  cui  al   precedente
          periodo, dell'organico effettivo dei vice periti tecnici  e
          dei  periti  tecnici,  e  in  conformita'  ad   un'apposita
          autorizzazione ad assumere ai sensi dell' articolo 1, comma
          96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
              5. Nella tabella A allegata al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  338,  e  successive
          modificazioni, il quadro relativo al  ruolo  dei  dirigenti
          medici e' sostituito dal  quadro  di  cui  alla  tabella  A
          allegata al presente decreto.". 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1,  2  e  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          339 (Passaggio del personale  non  idoneo  all'espletamento
          dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza o di altre  amministrazioni  dello
          Stato), pubb. nella Gazz. Uff.  10  giugno  1982,  n.  158,
          S.O., come modificati dal presente decreto: 
              "Art. 1. - Il personale  dei  ruoli  della  Polizia  di
          Stato,  che  espleta   funzioni   di   polizia,   giudicato
          assolutamente  inidoneo  per  motivi   di   salute,   anche
          dipendenti  da  causa  di  servizio,  all'assolvimento  dei
          compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle
          corrispondenti qualifiche di altri ruoli della  Polizia  di
          Stato o di altre amministrazioni  dello  Stato,  sempreche'
          l'infermita'  accertata  ne  consenta  l'ulteriore  impiego
          anche presso la sezione  paralimpica  dei  gruppi  sportivi
          "Polizia di Stato-Fiamme oro,"  istituita  nell'ambito  dei
          ruoli    del    personale     che     espleta     attivita'
          tecnico-scientifica e tecnica. 
              La domanda deve essere presentata al Dipartimento della
          pubblica  sicurezza  entro  trenta  giorni  dalla  notifica
          all'interessato del giudizio di inidoneita' assoluta. 
              Art. 2. - Il personale dei ruoli della Polizia di Stato
          che  espleta  funzioni  di  polizia  che  abbia   riportato
          un'invalidita' non dipendente da causa di servizio, che non
          comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo'
          essere,  a   domanda,   trasferito   nelle   corrispondenti
          qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre
          amministrazioni  dello  Stato,  ovvero,  per  esigenze   di
          servizio,  d'ufficio  nelle  corrispondenti  qualifiche  di
          altri ruoli della Polizia di Stato, sempreche' l'infermita'
          accertata ne consenta l'ulteriore impiego anche  presso  la
          sezione  paralimpica  dei  gruppi  sportivi   "Polizia   di
          Stato-Fiamme oro,"  istituita  nell'ambito  dei  ruoli  del
          personale  che  espleta  attivita'  tecnico-scientifica   e
          tecnica. 
              La domanda deve essere presentata al Dipartimento della
          pubblica sicurezza entro  sessanta  giorni  dalla  notifica
          all'interessato del giudizio di inidoneita' 
              Art.  3.  -  Salvo  quanto  disposto  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, numero 738, il
          personale dei ruoli della  Polizia  di  Stato  che  espleta
          funzioni di polizia  che  abbia  riportato  un'invalidita',
          dipendente  da  causa  di  servizio,   che   non   comporti
          l'inidoneita'  assoluta  ai  compiti  d'istituto,  puo',  a
          domanda, essere trasferito nelle corrispondenti  qualifiche
          di  altri  ruoli  della  Polizia  di  Stato  o   di   altre
          amministrazioni  dello  Stato,  sempreche'  la   infermita'
          accertata ne consenta l'ulteriore impiego anche  presso  la
          sezione  paralimpica  dei  gruppi  sportivi   "Polizia   di
          Stato-Fiamme oro,"  istituita  nell'ambito  dei  ruoli  del
          personale  che  espleta  attivita'  tecnico-scientifica   e
          tecnica. 
              La domanda deve essere presentata al Dipartimento della
          pubblica sicurezza entro  sessanta  giorni  dalla  notifica
          all'interessato del giudizio di inidoneita'.". 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  65-ter  del   decreto
          legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  vedi  alle   note
          all'articolo 1.".