Art. 3 Criteri e modalita' di nomina degli arbitri 1. Il Collegio arbitrale e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed e' formato da un presidente, nella persona del Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione o di un suo delegato, e da due componenti scelti, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze tra persone di comprovata imparzialita', indipendenza, professionalita' e onorabilita', nonche' tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, collocati in quiescenza non anteriormente al 31 dicembre 2013. Per ogni componente e' nominato un membro supplente, scelto con le medesime modalita'. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione designa a sua volta un supplente. I membri supplenti possono costituire collegio autonomo, ove il Presidente dell'Autorita' ne ravvisi la necessita'. A ogni collegio e' assegnato un segretario. I collegi arbitrali possono avvalersi della cooperazione di organismi pubblici nazionali, qualificati da specifica competenza, che assicurano la propria collaborazione a titolo istituzionale senza oneri aggiuntivi. 2. Qualora, avuto riguardo al numero dei ricorsi pervenuti, si renda necessaria la costituzione di altri collegi, si provvede alla relativa nomina, anche progressivamente, con le forme e le modalita' di cui al comma 1.