Art. 3 
 
                 Registro degli operatori compro oro 
 
  1. L'esercizio dell'attivita'  di  compro  oro  e'  riservato  agli
operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro,  all'uopo
istituito presso l'OAM. L'iscrizione al registro  e'  subordinata  al
possesso della licenza per l'attivita' in materia di oggetti preziosi
di cui all'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  e
relative norme esecutive. 
  2. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1, gli operatori inviano
all'OAM, in formato esclusivamente elettronico  e  attraverso  canali
telematici, apposita istanza contenente l'indicazione del  nome,  del
cognome e della denominazione sociale, completa dell'indicazione  del
nominativo  del  responsabile  legale  e  del  preposto,  del  codice
fiscale, dell'indirizzo ovvero della  sede  legale  e,  ove  diversa,
della sede operativa dell'operatore compro oro, con indicazione della
citta' e del relativo codice di  avviamento  postale,  degli  estremi
della licenza di cui al comma 1 e del conto corrente dedicato di  cui
all'articolo 5, comma 1. All'istanza e' allegata copia dei  documenti
di identificazione dell'operatore che richiede  l'iscrizione  nonche'
l'attestazione,   rilasciata    dalla    questura    territorialmente
competente, che comprovi il possesso e la perdurante validita'  della
licenza di cui al comma 1. L'OAM,  verificata  la  completezza  della
documentazione  inviata,  dispone  l'iscrizione  dell'operatore   nel
registro, e assegna  a  ciascun  iscritto  un  codice  identificativo
unico,  a  margine  del  quale  sono  riportati  i  dati   comunicati
dall'operatore con l'istanza di iscrizione. 
  3. Gli operatori compro oro,  comunicano  tempestivamente  all'OAM,
per la relativa annotazione nel registro, ogni  variazione  dei  dati
comunicati,   intervenuta    successivamente    all'iscrizione.    E'
considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro dieci giorni
dall'intervenuta variazione. 
  4. Le modalita' tecniche di invio dei dati e di  alimentazione  del
registro sono stabilite con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, in modo che sia garantita: 
  a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dagli  interessati
e dei relativi aggiornamenti; 
  b) la standardizzazione ed efficacia dei processi di  iscrizione  e
relativo rinnovo; 
  c)  la  chiarezza,  la  completezza  e  l'accessibilita'  dei  dati
riportati nella sezione ad accesso pubblico del registro; 
  d) il rispetto  delle  norme  dettate  dal  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali nonche'  il  trattamento  dei  medesimi
esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto; 
  e) le  modalita'  d'interfaccia  tra  la  sottosezione  ad  accesso
riservato del registro di  cui  al  presente  articolo  e  gli  altri
elenchi  o  registri  tenuti  dall'OAM,  anche  al  fine  di  rendere
tempestivamente disponibile alle autorita' competenti  e  alle  altre
amministrazioni  interessate,  ivi  compreso  il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,  l'informazione  circa
la  sussistenza  di  eventuali  provvedimenti  di   cancellazione   o
sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della
normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto; 
  f) l'entita' e i criteri di determinazione del  contributo,  dovuto
dagli iscritti, a  copertura  integrale  dei  costi  di  istituzione,
sviluppo e gestione del registro nonche' le  modalita'  e  i  termini
entro cui provvedere al relativo versamento. 
  5. Il mancato versamento dei contributi dovuti all'OAM  costituisce
causa ostativa all'iscrizione ovvero alla  permanenza  dell'operatore
compro oro nel registro. 
  6. Gli obblighi di cui  al  presente  articolo  si  applicano  agli
operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in
via professionale l'attivita' di commercio di oro, per conto  proprio
o per conto di terzi, previa comunicazione alla  Banca  d'Italia,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio  2000,  n.  7,
che svolgano o intendano svolgere l'attivita' di compro oro. Per tali
operatori, l'istanza di cui al comma 2 e' integrata con l'indicazione
del codice operatore, attribuito dalla Banca  d'Italia,  al  soggetto
che ha effettuato la predetta comunicazione. 
  7. Per gli  operatori  di  cui  al  comma  6,  resta  fermo  quanto
stabilito dalla legge 7 gennaio 2000, n. 7, e restano altresi'  ferme
le disposizioni dettate dal decreto antiriciclaggio, in  funzione  di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 127 del citato  regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773, cosi' recita: 
              «Art. 127 (art. 128 testo unico 1926). - I fabbricanti,
          i commercianti, i  mediatori  di  oggetti  preziosi,  hanno
          l'obbligo di munirsi di licenza del Questore. 
              Chi domanda la licenza deve provare l'essere  iscritto,
          per l'industria o il commercio  di  oggetti  preziosi,  nei
          ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli  delle
          tasse di esercizio e rivendita ovvero  deve  dimostrare  il
          motivo della mancata iscrizione in tali ruoli. 
              La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui e'
          stata rilasciata. 
              Essa e' valida per tutti gli  esercizi  di  vendita  di
          oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o  alla
          medesima ditta, anche se si trovino in localita' diverse. 
              L'obbligo   della   licenza   spetta,   oltreche'    ai
          commercianti,  fabbricanti  ed  esercenti  stranieri,   che
          intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli
          oggetti preziosi da essi importati, anche ai  loro  agenti,
          rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. 
              Questi  debbono  provare  la  loro  qualita'   mediante
          certificato rilasciato dall'autorita'  politica  del  luogo
          ove ha sede  la  ditta,  vistato  dall'autorita'  consolare
          italiana.». 
              - Il testo dell'art. 1 della citata  legge  17  gennaio
          2000, n. 7, cosi' recita: 
              «Art. 1  (Commercio  dell'oro).  -  1.  Ai  fini  della
          presente legge con il termine «oro» si intende: 
              a) l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro  in
          forma di  lingotti  o  placchette  di  peso  accettato  dal
          mercato dell'oro, ma comunque superiore  ad  1  grammo,  di
          purezza pari o superiore a 995 millesimi,  rappresentato  o
          meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore
          a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che  hanno  o  hanno
          avuto  corso  legale  nel  Paese  di  origine,  normalmente
          vendute a un prezzo che non supera  dell'80  per  cento  il
          valore sul  mercato  libero  dell'oro  in  esse  contenuto,
          incluse nell'elenco  predisposto  dalla  Commissione  delle
          Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita'  europee,  serie  C,  nonche'  le
          monete aventi le medesime  caratteristiche,  anche  se  non
          ricomprese nel suddetto elenco; con  decreto  del  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
          sono  stabilite   le   modalita'   di   trasmissione   alla
          Commissione delle Comunita' europee delle  informazioni  in
          merito alle  monete  negoziate  nello  Stato  italiano  che
          soddisfano i suddetti criteri; 
              b) il materiale d'oro diverso da  quello  di  cui  alla
          lettera a), ad  uso  prevalentemente  industriale,  sia  in
          forma di semilavorati di purezza pari  o  superiore  a  325
          millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza. 
              2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di  oro
          da o  verso  l'estero,  ovvero  il  commercio  di  oro  nel
          territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a
          titolo gratuito, ha l'obbligo  di  dichiarare  l'operazione
          all'Ufficio italiano dei cambi,  qualora  il  valore  della
          stessa risulti di importo pari o superiore a  12.500  euro.
          All'obbligo  di  dichiarazione  sono   tenuti   anche   gli
          operatori professionali di cui al comma 3, sia che  operino
          per conto proprio, sia che  operino  per  conto  di  terzi.
          Dalla presente  disposizione  sono  escluse  le  operazioni
          effettuate dalla Banca d'Italia. 
              3. L'esercizio in via professionale  del  commercio  di
          oro, per conto proprio o per conto di  terzi,  puo'  essere
          svolto  da  banche  e,  previa  comunicazione   all'Ufficio
          italiano dei cambi, da soggetti in  possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
              a)  forma  giuridica  di  societa'  per  azioni,  o  di
          societa'  in  accomandita  per  azioni,  o  di  societa'  a
          responsabilita' limitata, o di societa' cooperativa, aventi
          in ogni  caso  capitale  sociale  interamente  versato  non
          inferiore a quello minimo  previsto  per  le  societa'  per
          azioni; 
              b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro; 
              c) possesso, da parte  dei  partecipanti  al  capitale,
          degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni
          di  direzione  tecnica  e  commerciale,  dei  requisiti  di
          onorabilita' previsti dagli articoli 108, 109 e 161,  comma
          2, del testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia, emanato con decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385. 
              4. Sono comunque esclusi dalla  disciplina  di  cui  al
          comma 3  gli  operatori  che  acquistano  oro  al  fine  di
          destinarlo   alla   propria   lavorazione   industriale   o
          artigianale  o  di  affidarlo,  esclusivamente   in   conto
          lavorazione, ad un titolare del marchio di  identificazione
          di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251. 
              5. I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2
          sono posti a disposizione delle competenti  amministrazioni
          a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e  di  sicurezza
          pubblica, in conformita' alle leggi vigenti e con modalita'
          concordate con dette amministrazioni. 
              6. I contenuti e le modalita'  di  effettuazione  della
          dichiarazione  prevista   dal   comma   2   sono   definiti
          dall'Ufficio  italiano  dei  cambi  con  provvedimento   da
          pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana. L'Ufficio italiano  dei  cambi  concorda  con  le
          amministrazioni competenti le modalita' di trasmissione dei
          dati contenuti nella dichiarazione stessa. 
              7. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti
          dal comma 3 e'  demandata,  per  gli  intermediari  diversi
          dalle banche, all'Ufficio italiano dei cambi. 
              8. L'Ufficio italiano dei  cambi  fissa,  coerentemente
          con  gli   standard   in   uso   nei   principali   mercati
          internazionali, gli  standard  cui  deve  rispondere  l'oro
          grezzo per avvalersi della qualifica  di  "buona  consegna"
          nel mercato nazionale. 
              9. L'Ufficio italiano dei cambi: 
              a)  sulla  base  di  tariffe  e  modalita'  predefinite
          certifica  con  apposito  provvedimento  l'idoneita'   alla
          "buona consegna" delle aziende che ne facciano richiesta  e
          risultino  in  grado,  anche  sul  piano  della   capacita'
          tecnica,   dell'affidabilita'   e   dell'onorabilita',   di
          rispettare gli standard di cui al comma 8; 
              b)  vigila  sulla  permanenza  dei  presupposti   della
          certificazione, in difetto dei quali provvede  alla  revoca
          del relativo provvedimento; 
              c)  individua  sulla  base  di  criteri  predefiniti  i
          soggetti, pubblici o privati,  dai  quali  potranno  essere
          rilasciate  alle  aziende   interessate   le   attestazioni
          tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione. 
              10. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
          titoli e marchi dei metalli preziosi. 
              11.  Fatta  eccezione  per  la  Banca   d'Italia,   per
          l'Ufficio italiano dei cambi e per le banche, continuano ad
          applicarsi le vigenti disposizioni  di  legge  di  pubblica
          sicurezza in materia di commercio di oro.».