Art. 3 
 
Banca  delle  terre  abbandonate  o   incolte   e   misure   per   la
               valorizzazione dei beni non utilizzati 
 
  1. Per rafforzare le opportunita' occupazionali e  di  reddito  dei
giovani,  nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Molise,  Puglia,  Sardegna  e  Sicilia,   e'   individuata   in   via
sperimentale la  seguente  procedura  di  valorizzazione  di  terreni
abbandonati o incolti e di beni immobili in  stato  di  abbandono  ai
sensi del comma 2. 
  2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui  al  comma  1,  si
considerano abbandonati o incolti: 
    a)  i  terreni  agricoli  sui  quali  non  sia  stata  esercitata
l'attivita' agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi
e alle definizioni di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  del  17  dicembre  2013  e  alle
disposizioni nazionali di attuazione; 
    b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui  sono
insediate formazioni arbustive ed arboree, ad  esclusione  di  quelli
considerati bosco ai sensi delle leggi  in  materia,  nei  quali  non
siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento  negli  ultimi
quindici anni; 
    c)  le  aree   edificate   ad   uso   industriale,   artigianale,
commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in stato di abbandono
da almeno quindici anni. 
  3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, i comuni delle regioni  di  cui  al
comma 1 provvedono, nei limiti delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  ad   una   ricognizione
complessiva dei beni immobili, di cui sono  titolari,  che  rientrano
nella definizione di cui al comma  2,  con  particolare  riguardo  ai
terreni agricoli. L'elenco dei beni di cui al precedente  periodo  e'
aggiornato con cadenza annuale. 
  4. I comuni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco  dei
beni oggetto di ricognizione di cui al comma 3. 
  5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in concessione, per
un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola  volta,  ai
soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino
avere un'eta' compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione  di
un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. A  tal
fine  il   comune,   pubblica   periodicamente   sul   proprio   sito
istituzionale uno o piu' bandi per l'assegnazione dei beni di cui  al
comma 3. Il termine per  la  presentazione  delle  domande  non  puo'
essere inferiore,  per  ciascun  bando,  a  centoventi  giorni  dalla
pubblicazione  dello  stesso.  I  comuni  assicurano  una  imparziale
valutazione dei progetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni  in
materia di evidenza pubblica, redigendo  una  graduatoria.  I  comuni
introducono  criteri  di  valutazione  dei  progetti  che  assicurino
priorita' ai progetti di riuso di immobili dismessi con esclusione di
consumo di ulteriore suolo non edificato, nonche' elevati standard di
qualita' architettonica e paesaggistica. 
  6. La formale assegnazione e' effettuata entro e non oltre sessanta
giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 5. Con  il
provvedimento di cui al periodo precedente: 
    a) l'immobile viene consegnato al beneficiario, con  l'immissione
in uso; 
    b) il beneficiario assume l'obbligo  di  eseguirvi  le  attivita'
quali risultanti dal progetto presentato. Tra le  suddette  attivita'
rientrano    quelle    agricole,    artigianali,    commerciali     e
turistico-ricettive; 
    c) il beneficiario assume la detenzione del bene e ha facolta' di
godere e di trasformare materialmente il bene medesimo in conformita'
al progetto. 
  7.  Nel  caso  di  beni  immobili  privati  che   rientrano   nella
definizione di cui al comma 2,  i  soggetti  che,  al  momento  della
presentazione della domanda, risultino avere un'eta' compresa  tra  i
18 e i 40 anni manifestano al comune l'interesse ad utilizzare i beni
suddetti. A tal  fine,  i  soggetti  di  cui  al  periodo  precedente
presentano al comune un progetto di valorizzazione  del  bene  o  dei
beni  che   intendono   utilizzare   indicando,   mediante   apposito
certificato redatto da un notaio: 
    a. i dati di identificazione catastale; 
    b. il proprietario del fondo, sulla  base  delle  risultanze  dei
registri immobiliari; 
    c. coloro i quali abbiano  eventualmente  acquisito  diritti  sul
bene in virtu' di atti soggetti a trascrizione; 
    d. l'inesistenza  nei  registri  immobiliari  di  trascrizioni  o
iscrizioni pregiudizievoli, nell'ultimo ventennio. 
  8. Il comune, valutato positivamente il progetto di  valorizzazione
del bene di cui al comma 7, pubblica, in  una  apposita  sezione  del
proprio sito istituzionale, il progetto  ricevuto  e  invia  mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, o attraverso posta certificata,
una comunicazione all'avente diritto sulla base delle risultanze  del
certificato notarile  di  cui  al  comma  7,  ovvero  sulla  base  di
ulteriore,  idonea,   documentazione,   informandolo   del   progetto
presentato e delle  condizioni  economiche  determinate  in  sede  di
perizia di cui  al  comma  14.  Alla  comunicazione  e'  allegata  la
proposta irrevocabile  del  contratto  di  affitto  sottoscritta  dal
soggetto di cui al comma 7. 
  9. Entro centottanta giorni dall'avvenuta comunicazione di  cui  al
comma 8, il comune, su istanza del presentatore del progetto, qualora
l'avente diritto sul bene abbia manifestato il  proprio  consenso  al
contratto di affitto nelle forme dell'atto pubblico, della  scrittura
privata autenticata, ovvero dell'atto firmato  digitalmente  a  norma
dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  adotta
gli atti di competenza idonei a consentire l'esecuzione del  progetto
per un periodo di durata pari a quello del contratto di affitto. 
  10. E' fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere a terzi  in
tutto o in parte il terreno e i diritti conseguiti con l'assegnazione
e di costituirvi diritti a favore  di  terzi,  nonche'  di  alienare,
affittare, concedere in comodato  o  di  effettuare  qualunque  altra
forma  di  trasferimento  a  terzi   dell'azienda   organizzata   per
l'esecuzione delle attivita' in oggetto. Gli atti posti in essere  in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli. 
  11. E' ammessa, successivamente alla realizzazione delle condizioni
di cui ai commi 6 e 9, la costituzione da parte  dell'interessato  di
societa' agricole, di cui al decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
99, e successive modificazioni, di societa' artigiane,  di  cui  alla
legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive  modificazioni,  nelle  quali
l'assegnatario abbia la maggioranza  del  capitale  e  il  potere  di
amministrare la societa' con la connessa rappresentanza legale;  sono
altresi' ammesse le imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del
codice civile. 
  12. Il contratto di affitto e' trascritto nei registri  immobiliari
ai sensi dell'articolo 2645-quater del codice civile. La trascrizione
del contratto costituisce causa di interruzione dell'usucapione. 
  13. Nel caso in cui l'assegnazione o il progetto di cui al comma  7
abbiano ad oggetto l'esecuzione sui beni, di cui ai commi precedenti,
di attivita' terziarie di carattere  non  profit  o  artigianali,  il
comune adotta le connesse modificazioni in variante  degli  strumenti
urbanistici vigenti entro centottanta  giorni  dall'assegnazione  del
bene;  nelle  more  dell'approvazione   definitiva   delle   suddette
modificazioni, gli atti di  assegnazione  possono  essere  egualmente
stipulati, la consegna effettuata e le  attivita'  di  trasformazione
iniziate. 
  14. Il beneficiario e' tenuto a corrispondere al comune  un  canone
d'uso indicizzato, determinato dal comune stesso sulla  base  di  una
apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo e' a  carico
del beneficiario, a decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso
in cui il comune non sia titolare del bene  oggetto  di  affitto,  il
canone e' versato all'avente diritto e il costo della perizia tecnica
e' a carico del proponente. 
  15. L'avente diritto al quale il bene  sia  stato  restituito  alla
scadenza  del  periodo  contrattuale,  il  quale,  nei  cinque   anni
successivi alla restituzione, voglia  trasferire  il  bene  a  titolo
oneroso, deve notificare la proposta di trasferimento, indicandone il
prezzo all'assegnatario, il quale  ha  diritto  di  prelazione.  Tale
diritto deve essere esercitato, con atto notificato  nel  termine  di
sessanta giorni dalla notificazione,  offrendo  condizioni  uguali  a
quelle comunicate. In mancanza della notificazione di  cui  al  primo
periodo del presente comma, ovvero qualora il corrispettivo  indicato
sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo
oneroso dell'immobile, colui che ha  diritto  alla  prelazione  puo',
entro  sei  mesi  dalla  trascrizione   del   contratto,   riscattare
l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo  avente  causa.
Ai rapporti instaurati tra i privati si applicano le disposizioni del
codice civile in materia di affitto.  La  difformita'  dell'attivita'
svolta rispetto al progetto di valorizzazione  costituisce  causa  di
risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati,  fermo
restando il potere di revoca da parte del comune degli eventuali atti
adottati. 
  16. I comuni trasmettono alle regioni l'elenco dei beni censiti  ed
assegnati, anche ai fini dell'inserimento  nella  Banca  delle  terre
agricole di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154. 
  17. I proponenti dei progetti di cui ai  commi  precedenti  per  lo
svolgimento    di    attivita'     artigianali,     commerciali     e
turistico-ricettive  possono  usufruire  della  misura   incentivante
denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 e  per  le  attivita'
agricole delle misure incentivanti di cui all'articolo 2.