Art. 3 
 
 
                      Modifiche all'articolo 1 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016
dopo le parole: «lettera p)» sono aggiunte le  seguenti:  «,  nonche'
alle societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non
per il tramite di societa'  quotate,  controllate  o  partecipate  da
amministrazioni pubbliche». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1  del  citato  decreto
          legislativo n. 175 del 2016, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 1 (Oggetto). - 1. Le  disposizioni  del  presente
          decreto hanno a oggetto  la  costituzione  di  societa'  da
          parte di amministrazioni pubbliche, nonche' l'acquisto,  il
          mantenimento e la gestione di partecipazioni  da  parte  di
          tali amministrazioni,  in  societa'  a  totale  o  parziale
          partecipazione pubblica, diretta o indiretta. 
              2. Le disposizioni contenute nel presente decreto  sono
          applicate avendo  riguardo  all'efficiente  gestione  delle
          partecipazioni pubbliche, alla tutela  e  promozione  della
          concorrenza e del mercato, nonche' alla razionalizzazione e
          riduzione della spesa pubblica. 
              3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del
          presente   decreto,   si   applicano   alle   societa'    a
          partecipazione pubblica le norme sulle  societa'  contenute
          nel codice civile e le norme generali di diritto privato. 
              4. Restano ferme: 
                a) le specifiche disposizioni, contenute in  leggi  o
          regolamenti governativi o  ministeriali,  che  disciplinano
          societa' a partecipazione  pubblica  di  diritto  singolare
          costituite per l'esercizio della  gestione  di  servizi  di
          interesse generale o di interesse economico generale o  per
          il perseguimento di  una  specifica  missione  di  pubblico
          interesse; 
                b)  le   disposizioni   di   legge   riguardanti   la
          partecipazione  di   amministrazioni   pubbliche   a   enti
          associativi diversi dalle societa' e a fondazioni. 
              5. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano,
          solo se espressamente previsto, alle societa' quotate, come
          definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonche' alle
          societa' da  esse  partecipate,  salvo  che  queste  ultime
          siano, non per il tramite di societa' quotate,  controllate
          o partecipate da amministrazioni pubbliche.».