Art. 3 
 
                      Assenza di scopo di lucro 
 
  1. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16,  l'impresa
sociale  destina  eventuali  utili  ed  avanzi   di   gestione   allo
svolgimento dell'attivita' statutaria o ad incremento del patrimonio. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, e' vietata  la  distribuzione,  anche
indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e  riserve  comunque
denominati,   a   fondatori,   soci   o   associati,   lavoratori   e
collaboratori,  amministratori  ed  altri  componenti  degli   organi
sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi  altra  ipotesi  di
scioglimento  individuale  del  rapporto.   Nelle   imprese   sociali
costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile e' ammesso
il  rimborso  al  socio  del  capitale  effettivamente   versato   ed
eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui  al  comma  3,
lettera a). Ai sensi e per gli effetti di cui al presente  comma,  si
considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: 
    a) la corresponsione ad  amministratori,  sindaci  e  a  chiunque
rivesta cariche sociali di  compensi  individuali  non  proporzionati
all'attivita' svolta, alle responsabilita' assunte e alle  specifiche
competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano
nei medesimi o analoghi settori e condizioni; 
    b) la corresponsione ai  lavoratori  subordinati  o  autonomi  di
retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento  rispetto  a
quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi
di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
salvo comprovate esigenze  attinenti  alla  necessita'  di  acquisire
specifiche competenze ai fini dello svolgimento  delle  attivita'  di
interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b),  g)  o
h); 
    c) la remunerazione  degli  strumenti  finanziari  diversi  dalle
azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli  intermediari
finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti  rispetto  al
limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi  dal  comma
3, lettera a); 
    d) l'acquisto di beni o  servizi  per  corrispettivi  che,  senza
valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; 
    e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a  condizioni
piu'  favorevoli  di  quelle  di  mercato,  a   soci,   associati   o
partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e
di  controllo,  a  coloro  che  a  qualsiasi   titolo   operino   per
l'organizzazione o ne facciano  parte,  ai  soggetti  che  effettuano
erogazioni liberali a favore  dell'organizzazione,  ai  loro  parenti
entro il terzo grado ed  ai  loro  affini  entro  il  secondo  grado,
nonche'  alle  societa'  da  questi  direttamente  o   indirettamente
controllate  o  collegate,  esclusivamente  in  ragione  della   loro
qualita', salvo che tali cessioni  o  prestazioni  non  costituiscano
l'oggetto dell'attivita' di interesse generale di cui all'articolo 2; 
    f) la corresponsione a soggetti  diversi  dalle  banche  e  dagli
intermediari  finanziari  autorizzati,  di  interessi   passivi,   in
dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti  al
tasso annuo di riferimento. Il predetto limite puo' essere aggiornato
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3.  L'impresa  sociale  puo'  destinare  una  quota  inferiore   al
cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di  gestione  annuali,
dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: 
    a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile,
ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e  versato  dai
soci, nei limiti  delle  variazioni  dell'indice  nazionale  generale
annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati,
calcolate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT)  per  il
periodo corrispondente a quello dell'esercizio  sociale  in  cui  gli
utili e gli avanzi di  gestione  sono  stati  prodotti,  oppure  alla
distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o
l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in  misura
comunque  non  superiore  all'interesse  massimo  dei  buoni  postali
fruttiferi, aumentato di due  punti  e  mezzo  rispetto  al  capitale
effettivamente versato; 
    b) a erogazioni gratuite in favore  di  enti  del  Terzo  settore
diversi dalle imprese sociali, che non  siano  fondatori,  associati,
soci  dell'impresa  sociale  o  societa'   da   questa   controllate,
finalizzate  alla  promozione  di  specifici  progetti  di   utilita'
sociale. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta  l'art.  51  del  decreto  legislativo  15
          giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica  dei  contratti  di
          lavoro e revisione della normativa in tema di  mansioni,  a
          norma dell'articolo 1, comma 7,  della  legge  10  dicembre
          2014, n. 183): 
              «Art. 51. (Norme di rinvio ai contratti collettivi).  -
          1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente  decreto,
          per  contratti  collettivi   si   intendono   i   contratti
          collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano   nazionale   e   i   contratti
          collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze
          sindacali aziendali ovvero dalla  rappresentanza  sindacale
          unitaria.».