Art. 3 
 
Esercizi presso i quali puo' essere erogato il  servizio  sostitutivo
                              di mensa 
 
  1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera  b),  e'  erogato  dai  soggetti
legittimati ad esercitare: 
    a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge
25 agosto 1991, n. 287; 
    b) l'attivita' di mensa aziendale ed interaziendale; 
    c) la vendita al  dettaglio,  sia  in  sede  fissa  che  su  area
pubblica,  dei  prodotti   appartenenti   al   settore   merceologico
alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; 
    d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei  locali
attigui dei prodotti alimentari previa  iscrizione  all'Albo  di  cui
all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443; 
    e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul  posto
dei prodotti  provenienti  dai  propri  fondi  effettuata,  ai  sensi
dell'articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo  18  maggio
2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti  e
dalle societa'  semplici  esercenti  l'attivita'  agricola,  iscritti
nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo
2188 e seguenti del codice civile; 
    f) nell'ambito dell'attivita' di agriturismo di cui alla legge 20
febbraio 2006,  n.  96,  la  somministrazione  di  pasti  e  bevande,
costituiti prevalentemente  da  prodotti  propri  e  da  prodotti  di
aziende agricole della zona, presso la propria azienda; 
    g) nell'ambito dell'attivita' di ittiturismo, la somministrazione
di   pasti   costituiti   prevalentemente   da   prodotti   derivanti
dall'attivita' di pesca, ai sensi dell'articolo 12,  comma  1,  della
legge 20 febbraio 2006, n. 96, da parte di imprenditori ittici; 
    h)  la  vendita  al  dettaglio  dei  prodotti  alimentari,  anche
trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso  di
soggetti esercenti l'attivita' di produzione industriale. 
  2. Ai fini delle attivita' di  cui  al  comma  1,  resta  ferma  la
necessita' del rispetto dei requisiti  igienico  sanitari  prescritti
dalla normativa vigente. 
 
          Note all'art. 3: 
              - La legge 25 agosto 1991, n.  287  reca  Aggiornamento
          della  normativa  sull'insediamento  e  sull'attivita'  dei
          pubblici esercizi. 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 reca  la
          Riforma della disciplina relativa al settore del commercio,
          a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
          59. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 8  agosto
          1985, n. 443 recante legge-quadro per l'artigianato. 
              «Art. 5. (Albo delle imprese artigiane). - E' istituito
          l'albo provinciale delle imprese artigiane, al  quale  sono
          tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di
          cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le  formalita'  previste
          per il registro delle ditte dagli articoli  47  e  seguenti
          del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. 
              La  domanda  di  iscrizione  al  predetto  albo  e   le
          successive denunce di  modifica  e  di  cessazione  esimono
          dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio  decreto
          20 settembre 1934, n. 2011 , e sono annotate  nel  registro
          delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione. 
              L'impresa costituita ed esercitata in forma di societa'
          a  responsabilita'  limitata  che,  operando   nei   limiti
          dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi  di
          cui al primo comma dell'articolo 3, presenti  domanda  alla
          commissione  di  cui  all'articolo   9,   ha   diritto   al
          riconoscimento   della   qualifica   artigiana   ed    alla
          conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreche' la
          maggioranza dei soci, ovvero uno  nel  caso  di  due  soci,
          svolga in prevalenza lavoro personale, anche  manuale,  nel
          processo produttivo e detenga la maggioranza  del  capitale
          sociale e degli organi deliberanti della societa'. 
              In  caso  di  invalidita',  di  morte  o  d'intervenuta
          sentenza che  dichiari  l'interdizione  o  l'inabilitazione
          dell'imprenditore  artigiano,  la  relativa  impresa   puo'
          conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di  cui  al
          primo  comma,  anche  in  mancanza  di  uno  dei  requisiti
          previsti all'articolo 2, per un periodo massimo  di  cinque
          anni o fino al compimento della  maggiore  eta'  dei  figli
          minorenni,  sempre  che  l'esercizio   dell'impresa   venga
          assunto  dal  coniuge,  dai  figli  maggiorenni  o   minori
          emancipati   o   dal    tutore    dei    figli    minorenni
          dell'imprenditore   invalido,   deceduto,   interdetto    o
          inabilitato. 
              L'iscrizione all'albo e' costitutiva e  condizione  per
          la concessione delle agevolazioni a  favore  delle  imprese
          artigiane. 
              Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad  un
          massimo del 20 per cento e per un periodo non  superiore  a
          tre  mesi  nell'anno,  i  limiti  di  cui  al  primo  comma
          dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al
          primo comma del presente articolo. 
              Per la vendita nei locali  di  produzione,  o  ad  essi
          contigui, dei beni di produzione  propria,  ovvero  per  la
          fornitura al committente di quanto strettamente  occorrente
          all'esecuzione dell'opera o alla prestazione  del  servizio
          commessi, non si applicano alle imprese artigiane  iscritte
          all'albo di cui al primo  comma  le  disposizioni  relative
          all'iscrizione al registro degli esercenti il  commercio  o
          all'autorizzazione amministrativa  di  cui  alla  legge  11
          giugno 1971, n. 426 , fatte  salve  quelle  previste  dalle
          specifiche normative statali. 
              Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna  o
          marchio, una denominazione  in  cui  ricorrano  riferimenti
          all'artigianato, se essa non e' iscritta all'albo di cui al
          primo comma; lo stesso divieto vale per  i  consorzi  e  le
          societa' consortili fra  imprese  che  non  siano  iscritti
          nella separata sezione di detto albo. 
              Ai trasgressori delle disposizioni di cui  al  presente
          articolo e' inflitta dall'autorita' regionale competente la
          sanzione amministrativa consistente nel  pagamento  di  una
          somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto
          delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n.  689
          2.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante  Orientamento  e
          modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
          7 della L. 5 marzo 2001, n. 57. 
              «Art. 4. (Esercizio dell'attivita' di  vendita).  -  1.
          Gli imprenditori agricoli, singoli  o  associati,  iscritti
          nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29
          dicembre 1993, n.  580,  possono  vendere  direttamente  al
          dettaglio, in  tutto  il  territorio  della  Repubblica,  i
          prodotti provenienti in misura prevalente dalle  rispettive
          aziende, osservate le disposizioni vigenti  in  materia  di
          igiene e sanita'. 
              2. La vendita diretta dei prodotti  agricoli  in  forma
          itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del  luogo
          ove  ha  sede  l'azienda  di  produzione  e   puo'   essere
          effettuata a decorrere dalla data di invio  della  medesima
          comunicazione. Per la vendita al  dettaglio  esercitata  su
          superfici  all'aperto  nell'ambito  dell'azienda  agricola,
          nonche' per la vendita esercitata in  occasione  di  sagre,
          fiere, manifestazioni a  carattere  religioso,  benefico  o
          politico o di promozione dei prodotti tipici o locali,  non
          e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'. 
              3. La comunicazione di  cui  al  comma  2,  oltre  alle
          indicazioni    delle    generalita'    del     richiedente,
          dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli  estremi
          di   ubicazione    dell'azienda,    deve    contenere    la
          specificazione dei prodotti di cui s'intende  praticare  la
          vendita e delle modalita' con cui si  intende  effettuarla,
          ivi compreso il commercio elettronico. 
              4.  Qualora  si  intenda  esercitare  la   vendita   al
          dettaglio non in forma itinerante su aree  pubbliche  o  in
          locali aperti al pubblico, la comunicazione e'  indirizzata
          al sindaco del comune  in  cui  si  intende  esercitare  la
          vendita. Per la vendita  al  dettaglio  su  aree  pubbliche
          mediante l'utilizzo di un posteggio la  comunicazione  deve
          contenere  la  richiesta  di  assegnazione  del   posteggio
          medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo  31
          marzo 1998, n. 114. 
              4-bis.  La  vendita  diretta  mediante   il   commercio
          elettronico puo' essere iniziata contestualmente  all'invio
          della  comunicazione  al  comune  del  luogo  ove  ha  sede
          l'azienda di produzione . 
              5. La presente disciplina si applica anche nel caso  di
          vendita  di  prodotti  derivati,  ottenuti  a  seguito   di
          attivita' di manipolazione o  trasformazione  dei  prodotti
          agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento
          del ciclo produttivo dell'impresa. 
              6.  Non  possono  esercitare  l'attivita'  di   vendita
          diretta  gli  imprenditori  agricoli,  singoli  o  soci  di
          societa'  di  persone  e  le  persone  giuridiche   i   cui
          amministratori abbiano riportato,  nell'espletamento  delle
          funzioni connesse alla  carica  ricoperta  nella  societa',
          condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti  in
          materia di igiene e sanita' o di frode  nella  preparazione
          degli  alimenti  nel  quinquennio   precedente   all'inizio
          dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia  per
          un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato  della
          sentenza di condanna. 
              7.  Alla  vendita  diretta  disciplinata  dal  presente
          decreto  legislativo  continuano  a   non   applicarsi   le
          disposizioni di cui al decreto legislativo 31  marzo  1998,
          n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo  4,
          comma 2, lettera d), del medesimo  decreto  legislativo  n.
          114 del 1998. 
              8.  Qualora  l'ammontare  dei  ricavi  derivanti  dalla
          vendita  dei  prodotti  non  provenienti  dalle  rispettive
          aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000
          euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di
          euro per le societa',  si  applicano  le  disposizioni  del
          citato decreto legislativo n. 114 del 1998. 
              8-bis. In conformita' a quanto  previsto  dall'articolo
          34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
          nell'ambito  dell'esercizio  della   vendita   diretta   e'
          consentito il consumo immediato  dei  prodotti  oggetto  di
          vendita,  utilizzando  i  locali   e   gli   arredi   nella
          disponibilita' dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione
          del  servizio   assistito   di   somministrazione   e   con
          l'osservanza  delle  prescrizioni  generali  di   carattere
          igienico-sanitario. 
              8-ter. L'attivita'  di  vendita  diretta  dei  prodotti
          agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio
          di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e
          puo'  esercitarsi  su  tutto  il  territorio   comunale   a
          prescindere dalla destinazione urbanistica  della  zona  in
          cui sono ubicati i locali a cio' destinati.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  12  della  legge  20
          febbraio 2006, n. 96 recante Disciplina dell'agriturismo: 
              «Art. 12. (Attivita' assimilate). - 1. Sono  assimilate
          alle attivita' agrituristiche e sono ad esse applicabili le
          norme della presente legge,  quelle  svolte  dai  pescatori
          relativamente all'ospitalita',  alla  somministrazione  dei
          pasti  costituiti  prevalentemente  da  prodotti  derivanti
          dall'attivita' di pesca, nonche' le attivita'  connesse  ai
          sensi del decreto legislativo 18 maggio  2001,  n.  226,  e
          successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.».