Art. 3 
 
 
                Esclusioni dal campo di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate
dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2.  Sono  esclusi  dall'ambito   di   applicazione   del   presente
regolamento i rifiuti  provenienti  direttamente  dall'esecuzione  di
interventi  di  demolizione  di  edifici   o   di   altri   manufatti
preesistenti, la cui gestione e' disciplinata ai sensi della Parte IV
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 109, del citato decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 109 (Immersione in mare di materiale derivante da
          attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di  cavi  e
          condotte). - 1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e
          in  conformita'   alle   disposizioni   delle   convenzioni
          internazionali   vigenti   in   materia,   e'    consentita
          l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e
          da strutture ubicate nelle acque del mare o  in  ambiti  ad
          esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni  salmastri  e
          terrapieni costieri, dei materiali seguenti: 
              a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri  o
          di terreni litoranei emersi; 
              b) inerti, materiali geologici inorganici  e  manufatti
          al  solo  fine  di  utilizzo,  ove  ne  sia  dimostrata  la
          compatibilita' e l'innocuita' ambientale; 
              c) materiale organico e inorganico di origine marina  o
          salmastra, prodotto durante l'attivita' di pesca effettuata
          in mare o laguna o stagni salmastri. 
              2.  L'autorizzazione   all'immersione   in   mare   dei
          materiali di cui al comma  1,  lettera  a),  e'  rilasciata
          dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti
          in aree protette nazionali di cui alle  leggi  31  dicembre
          1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n.  394,  per  i  quali  e'
          rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  in  conformita'  alle  modalita'
          stabilite con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   delle
          politiche agricole e forestali, delle attivita'  produttive
          previa intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  parte  terza  del  presente
          decreto. 
              3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1,
          lettera b), e' soggetta ad  autorizzazione  regionale,  con
          esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di
          impatto ambientale. Per le opere  di  ripristino,  che  non
          comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti,
          e' dovuta la sola comunicazione all'autorita' competente. 
              4. L'immersione in mare dei materiali di cui  al  comma
          1, lettera c), non e' soggetta ad autorizzazione. 
              5.  La  movimentazione  dei  fondali  marini  derivante
          dall'attivita' di posa  in  mare  di  cavi  e  condotte  e'
          soggetta  ad  autorizzazione   regionale   rilasciata,   in
          conformita' alle modalita' tecniche stabilite  con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare,  di  concerto  con  i  Ministri  delle  attivita'
          produttive, delle infrastrutture e dei  trasporti  e  delle
          politiche agricole e forestali, per quanto  di  competenza,
          da emanarsi entro centoventi giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della parte terza del presente decreto. 
              5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di
          impatto   ambientale,    nazionale    o    regionale,    le
          autorizzazioni ambientali di  cui  ai  commi  2  e  5  sono
          istruite e rilasciate dalla stessa autorita' competente per
          il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento
          di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di  condotte
          o cavi facenti parte della rete nazionale  di  trasmissione
          dell'energia  elettrica   o   di   connessione   con   reti
          energetiche di altri Stati, non soggetti a  valutazione  di
          impatto  ambientale,  l'autorizzazione  e'  rilasciata  dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  sentite  le  regioni  interessate,  nell'ambito  del
          procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.». 
              - Per la Parte Quarta, del citato  decreto  legislativo
          n. 152 del 2006, si veda nelle note alle premesse.