Art. 3 Prova d'esame 1. La prova d'esame si svolge telematicamente ed e' identica a livello nazionale. Essa consiste in una prova scritta, che prevede la soluzione di 140 quesiti a risposta multipla ciascuno con cinque possibili risposte su argomenti caratterizzanti il corso di laurea in medicina e chirurgia e su argomenti inerenti i settori scientifico-disciplinari di riferimento delle diverse tipologie di scuola inerenti il concorso. La prova e' composta in misura prevalente da quesiti inerenti la valutazione, nell'ambito di scenari predefiniti mono e/o interdisciplinari, di dati clinici, diagnostici, analitici, terapeutici ed epidemiologici. 2. Ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 368/1999 la prova di ammissione si svolge a livello locale, in una o piu' sedi, nella stessa data ed allo stesso orario. L'organizzazione della prova a livello locale compete alle istituzioni universitarie presenti sul territorio anche in forma aggregata tra loro per aree geografiche. Tenuto anche conto di quanto specificato all'articolo 2, comma 3, in ordine all'utilizzo dei contributi di iscrizione versati dai candidati per la partecipazione al concorso, il rimborso agli atenei delle spese sostenute per le attivita' inerenti lo svolgimento in sede locale della prova di ammissione e' effettuato in rapporto al numero di candidati assegnati all'ateneo per lo svolgimento della prova d'esame. 3. Il Ministero provvede a coordinare l'organizzazione della prova di esame in sede locale e provvede, altresi', direttamente al supporto organizzativo e tecnico alla Commissione di cui all'articolo 4. 4. La predisposizione dei quesiti in modalita' informatica di cui al comma 1 e' affidata al Ministero, con il supporto tecnico-operativo del Cineca che a tal fine puo' avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e riservatezza, tenuti al piu' rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio. 5. La valutazione dei 140 quesiti determina l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,25 per ogni risposta errata. 6. Non sono ammessi, durante la prova del concorso, la consultazione o la detenzione di alcun testo cartaceo o digitale e l'uso o la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o telematici, ne' l'interazione tra candidati, pena l'esclusione dal concorso. E' assicurata la presenza, presso ogni sede in cui si svolge la prova di esame, di personale di vigilanza, con il compito di sorvegliare sul corretto svolgimento delle prove.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 368 del 1999, si veda nelle note all'art. 1.