Art. 3 
 
 
                            Prova d'esame 
 
  1. La prova d'esame si svolge  telematicamente  ed  e'  identica  a
livello nazionale. Essa consiste in una prova scritta, che prevede la
soluzione di 140 quesiti a  risposta  multipla  ciascuno  con  cinque
possibili risposte su argomenti caratterizzanti il corso di laurea in
medicina  e   chirurgia   e   su   argomenti   inerenti   i   settori
scientifico-disciplinari di riferimento delle  diverse  tipologie  di
scuola  inerenti  il  concorso.  La  prova  e'  composta  in   misura
prevalente da quesiti inerenti la valutazione, nell'ambito di scenari
predefiniti mono e/o interdisciplinari, di dati clinici, diagnostici,
analitici, terapeutici ed epidemiologici. 
  2. Ai sensi dell'articolo 36,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto
legislativo n. 368/1999 la prova di ammissione si  svolge  a  livello
locale, in una o piu' sedi, nella stessa data ed allo stesso  orario.
L'organizzazione  della  prova  a   livello   locale   compete   alle
istituzioni universitarie presenti  sul  territorio  anche  in  forma
aggregata tra loro per aree geografiche. Tenuto anche conto di quanto
specificato all'articolo 2,  comma  3,  in  ordine  all'utilizzo  dei
contributi di iscrizione versati dai candidati per la  partecipazione
al concorso, il rimborso agli atenei delle  spese  sostenute  per  le
attivita' inerenti lo svolgimento  in  sede  locale  della  prova  di
ammissione e' effettuato in rapporto al numero di candidati assegnati
all'ateneo per lo svolgimento della prova d'esame. 
  3. Il Ministero provvede a coordinare l'organizzazione della  prova
di esame  in  sede  locale  e  provvede,  altresi',  direttamente  al
supporto organizzativo e tecnico alla Commissione di cui all'articolo
4. 
  4. La predisposizione dei quesiti in modalita' informatica  di  cui
al  comma   1   e'   affidata   al   Ministero,   con   il   supporto
tecnico-operativo del  Cineca  che  a  tal  fine  puo'  avvalersi  di
soggetti  con  comprovata  competenza  in  materia,  individuati  nel
rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza  e  riservatezza,
tenuti  al  piu'  rigoroso  rispetto  del  segreto  professionale   e
d'ufficio. 
  5. La valutazione dei 140 quesiti determina  l'attribuzione  di  un
punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta  non
data e di -0,25 per ogni risposta errata. 
  6.  Non  sono  ammessi,  durante  la   prova   del   concorso,   la
consultazione o la detenzione di alcun testo cartaceo  o  digitale  e
l'uso o la detenzione di telefoni  cellulari  o  di  altri  strumenti
elettronici o  telematici,  ne'  l'interazione  tra  candidati,  pena
l'esclusione dal concorso. E' assicurata  la  presenza,  presso  ogni
sede in cui si svolge la prova di esame, di personale  di  vigilanza,
con il compito di sorvegliare sul corretto svolgimento delle prove. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 36, comma 1, lettera  a),  del
          decreto legislativo n. 368 del 1999,  si  veda  nelle  note
          all'art. 1.