Art. 3 
 
Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento  di
            produzione o, se diverso, di confezionamento 
 
  1. I prodotti  alimentari  preimballati  destinati  al  consumatore
finale o alle collettivita' devono riportare sul preimballaggio o  su
un'etichetta  ad  esso  apposta  l'indicazione   della   sede   dello
stabilimento di produzione o, se diverso, di  confezionamento,  fermo
restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del  regolamento  (UE)
n. 1169/2011. 
  2. I prodotti alimentari preimballati destinati alle  collettivita'
per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati,  nonche'  i
prodotti preimballati commercializzati in una  fase  precedente  alla
vendita al consumatore finale, possono riportare l'indicazione di cui
al  comma  1  sui  documenti  commerciali,  purche'  tali   documenti
accompagnino l'alimento cui si  riferiscono  o  siano  stati  inviati
prima o contemporaneamente alla consegna. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.
          1169/2011 si veda nelle note alle premesse.