Art. 3 Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento 1. I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettivita' devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011. 2. I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettivita' per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonche' i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare l'indicazione di cui al comma 1 sui documenti commerciali, purche' tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1169/2011 si veda nelle note alle premesse.