Art. 3 
 
 Estensione Split payment a tutte le societa' controllate dalla P.A. 
 
  1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1-bis e' sostituito  dal  seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  anche  alle
operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 
    0a)  enti  pubblici  economici  nazionali,  regionali  e  locali,
comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di  servizi  alla
persona; 
    0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al
comma 1 per una percentuale complessiva del fondo  di  dotazione  non
inferiore al 70 per cento; 
    a) societa'  controllate,  ai  sensi  dell'articolo  2359,  primo
comma, n. 2), del codice civile, direttamente  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dai Ministeri; 
    b) societa' controllate direttamente o indirettamente,  ai  sensi
dell'articolo 2359,  primo  comma,  n.  1),  del  codice  civile,  da
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e  societa'  di
cui alle lettere 0a), 0b), a) e c); 
    c) societa' partecipate,  per  una  percentuale  complessiva  del
capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni  pubbliche
di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a),  0b),
a) e b); 
    d) societa' quotate inserite nell'indice  FTSE  MIB  della  Borsa
italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore  aggiunto;
con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di  cui  al
comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo di  riferimento
per il mercato azionario.». 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro  quarantacinque  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono stabilite le  modalita'  di  attuazione  delle
norme di cui al comma 1. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere  dal
1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali e' emessa
fattura a partire dalla medesima data.