Art. 3 
 
         Impugnazione delle misure di prevenzione personali 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato» sono  inserite  le
seguenti: «e il suo difensore»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza  ritardo,  trasmette
il proprio fascicolo al  procuratore  generale  presso  la  corte  di
appello competente per il giudizio di secondo grado. Al  termine  del
procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un
fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi
e  probatori  eventualmente  sopravvenuti  dopo  la   decisione   del
tribunale. Gli atti inseriti  nel  predetto  fascicolo  sono  portati
immediatamente a conoscenza  delle  parti,  mediante  deposito  nella
segreteria del procuratore generale»; 
    c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. La corte di appello  annulla  il  decreto  di  primo  grado
qualora riconosca che il tribunale era incompetente  territorialmente
e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi  di  impugnazione  e
ordina la trasmissione degli atti  al  procuratore  della  Repubblica
competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia
degli  elementi  gia'  acquisiti.  Si  applica  l'articolo  7,  comma
10-quater, primo periodo. 
  2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano  anche  qualora
la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati  ai  sensi
dell'articolo 5 e l'eccezione sia  stata  riproposta  nei  motivi  di
impugnazione»; 
    d) al comma 3, dopo le parole: «dell'interessato»  sono  inserite
le seguenti: «e del suo difensore»; 
    e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  In  caso  di  ricorso  per  cassazione  si  applicano   le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, ove ricorrano  le  ipotesi  ivi
previste». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10. (Impugnazioni). -  1.  Il  procuratore  della
          Repubblica, il procuratore  generale  presso  la  corte  di
          appello e l'interessato e il suo difensore  hanno  facolta'
          di proporre ricorso alla  corte  d'appello,  anche  per  il
          merito. 
              1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza  ritardo,
          trasmette il  proprio  fascicolo  al  procuratore  generale
          presso la corte di appello competente per  il  giudizio  di
          secondo grado. Al termine del procedimento di primo  grado,
          il procuratore della  Repubblica  forma  un  fascicolo  nel
          quale vengono raccolti tutti gli elementi  investigativi  e
          probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione  del
          tribunale. Gli atti inseriti nel  predetto  fascicolo  sono
          portati immediatamente a conoscenza delle  parti,  mediante
          deposito nella segreteria del procuratore generale. 
              2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e  deve  essere
          proposto  entro  dieci  giorni  dalla   comunicazione   del
          provvedimento. La corte  d'appello  provvede,  con  decreto
          motivato,  entro  trenta  giorni  dalla  proposizione   del
          ricorso.  L'udienza  si  svolge  senza  la   presenza   del
          pubblico. Il presidente  dispone  che  il  procedimento  si
          svolga in pubblica udienza quando l'interessato  ne  faccia
          richiesta. 
              2-bis. La corte di appello annulla il decreto di  primo
          grado qualora riconosca che il tribunale  era  incompetente
          territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta  nei
          motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli  atti
          al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria
          di incompetenza non produce  l'inefficacia  degli  elementi
          gia' acquisiti. Si applica l'articolo 7,  comma  10-quater,
          primo periodo. 
              2-ter. Le disposizioni del  comma  2-bis  si  applicano
          anche qualora la proposta sia stata  avanzata  da  soggetti
          non legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione  sia
          stata riproposta nei motivi di impugnazione. 
              3. Avverso il decreto della corte d'appello, e' ammesso
          ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del
          pubblico ministero e dell'interessato e del suo  difensore,
          entro dieci giorni. La Corte  di  cassazione  provvede,  in
          camera di consiglio, entro trenta giorni  dal  ricorso.  Il
          ricorso non ha effetto sospensivo. 
              3-bis. In caso di ricorso per cassazione  si  applicano
          le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, ove  ricorrano  le
          ipotesi ivi previste. 
              4. Salvo quando e' stabilito nel presente decreto,  per
          la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in
          quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale
          riguardanti la proposizione  e  la  decisione  dei  ricorsi
          relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.».