Art. 3 
 
 
                           Beni collettivi 
 
  1. Sono beni collettivi: 
    a) le terre di originaria proprieta' collettiva della generalita'
degli abitanti del  territorio  di  un  comune  o  di  una  frazione,
imputate o possedute da  comuni,  frazioni  od  associazioni  agrarie
comunque denominate; 
    b) le terre, con  le  costruzioni  di  pertinenza,  assegnate  in
proprieta' collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a
seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e  di  qualsiasi
altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di  soggetti
pubblici e privati; 
    c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuita' di  cui
all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da  conciliazioni
nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del  1927;  dallo
scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi
dell'articolo  22  della  medesima  legge  n.   1766   del   1927   e
dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e
provvedimenti di liquidazione o  da  estinzione  di  usi  civici;  da
permuta o da donazione; 
    d) le terre di proprieta' di soggetti pubblici o  privati,  sulle
quali i residenti del comune o della frazione esercitano  usi  civici
non ancora liquidati; 
    e)  le  terre  collettive  comunque  denominate,  appartenenti  a
famiglie discendenti dagli antichi originari del  luogo,  nonche'  le
terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio
1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97; 
    f) i corpi idrici sui  quali  i  residenti  del  comune  o  della
frazione esercitano usi civici. 
  2. I beni di cui  al  comma  1,  lettere  a),  b),  c),  e)  e  f),
costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto  anche
patrimonio civico o demanio civico. 
  3. Il regime giuridico dei beni di cui  al  comma  1  resta  quello
dell'inalienabilita', dell'indivisibilita',  dell'inusucapibilita'  e
della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. 
  4. Limitatamente alle proprieta' collettive di cui  all'articolo  3
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 11, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. 
  5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in  conformita'  alla
sua destinazione e secondo le  regole  d'uso  stabilite  dal  dominio
collettivo. 
  6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle  zone  gravate
da usi civici di cui all'articolo  142,  comma  1,  lettera  h),  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.   42,   l'ordinamento   giuridico
garantisce   l'interesse   della    collettivita'    generale    alla
conservazione degli usi  civici  per  contribuire  alla  salvaguardia
dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo e' mantenuto sulle  terre
anche in caso di liquidazione degli usi civici. 
  7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  le  regioni  esercitano  le  competenze  ad  esse  attribuite
dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e  4),  della
legge 31 gennaio 1994, n.  97.  Decorso  tale  termine,  ai  relativi
adempimenti provvedono con atti propri gli  enti  esponenziali  delle
collettivita'  titolari,  ciascuno  per  il  proprio  territorio   di
competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi
del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte
regionali. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n.
97, e' abrogato. 
  8. Negli eventuali procedimenti di assegnazione di  terre  definite
quali beni collettivi  ai  sensi  del  presente  articolo,  gli  enti
esponenziali delle collettivita' titolari conferiscono  priorita'  ai
giovani agricoltori, come  definiti  dalle  disposizioni  dell'Unione
europea vigenti in materia. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 20 novembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni Silveri, Presidente del 
                                Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo degli articoli 8 e 22 della  legge  16  giugno
          1927, n. 1766, recante  «Conversione  in  legge  del  regio
          decreto  22   maggio   1924,   n.   751,   riguardante   il
          riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto
          28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26  del  regio
          decreto 22 maggio 1924, n. 751,  e  del  regio  decreto  16
          maggio 1926,  n.  895,  che  proroga  i  termini  assegnati
          dall'art. 2 del R.D.L.  22  maggio  1924,  n.  751»  e'  il
          seguente: 
              «Art.  8.  -  Le  comunioni   generali   per   servitu'
          reciproche,  qualora  esistano,  e   tutte   le   comunioni
          particolari nelle quali non siano demani comunali, salvo il
          caso di cui all'ultimo comma del presente articolo, saranno
          sciolte senza compenso. 
              Le comunioni generali per condominio, e le particolari,
          sia per condominio sia per servitu', fra Comuni, fra Comuni
          e frazioni, o fra due frazioni anche dello  stesso  Comune,
          si scioglieranno con l'attribuzione a ciascun  Comune  o  a
          ciascuna  frazione  di  una  parte  delle  terre  in  piena
          proprieta',  corrispondente  in   valore   all'entita'   ed
          estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto  conto
          della popolazione,  del  numero  degli  animali  mandati  a
          pascolare, e dei bisogni di ciascun Comune  e  di  ciascuna
          frazione. 
              Si considerano  comunioni  generali  quelle  costituite
          sugli interi territori  delle  comunita'  partecipanti;  si
          considerano particolari quelle  che  comprendono  solo  una
          parte di detti territori. 
              In  considerazione  dei  bisogni  dell'economia  locale
          potranno essere conservate le  promiscuita'  esistenti  nel
          qual caso ne sara' fatto  rapporto  motivato  al  Ministero
          dell'economia nazionale, che provvedera'.»; 
              «Art.  22.  -  Qualora  l'estensione  delle  terre   da
          ripartire non  sia  sufficiente  per  soddisfare  tutte  le
          domande delle famiglie che  vi  hanno  diritto,  si  potra'
          provvedere  all'assegnazione  mediante  sorteggio  fra   le
          famiglie indicate nel primo comma dell'art. 13. 
              Allo scopo di aumentare la massa da  dividere  fra  gli
          aventi diritto, e'  tuttavia  consentito  tanto  ai  Comuni
          quanto alle associazioni  degli  utenti  di  avvantaggiarsi
          delle disposizioni  del  decreto-legge  Luogotenenziale  14
          luglio 1918, n. 1142, diretto ad  agevolare  l'acquisto  di
          nuovi terreni. 
              La  stessa  facolta'  e'  data  ai   Comuni   ed   alle
          associazioni per affrancare i canoni enfiteuci che  gravano
          le terre da ripartire. 
              Qualora occorra pagare quote di ammortamento per debiti
          incontrati  dal  Comune  per  l'acquisto  delle  terre,  si
          applichera' la  disposizione  del  capoverso  dell'art.  20
          limitatamente alla parte che viene ripartita.». 
              Il testo dell'art. 9 della legge 3  dicembre  1971,  n.
          1102, recante «Nuove norme per lo sviluppo della montagna»,
          e' il seguente: 
              «Art. 9. (Demanio forestale ed  affittanze  degli  enti
          locali). - Oltre alle regioni, le  Comunita'  montane  e  i
          comuni sono autorizzati  ad  acquistare  o  a  prendere  in
          affitto per un periodo non inferiore  ad  anni  20  terreni
          compresi  nei  rispettivi  territori   montani   non   piu'
          utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati  o  anche
          parzialmente boscati  per  destinarli  alla  formazione  di
          boschi, prati, pascoli o riserve naturali. 
              Quando sia necessario per la difesa del suolo e per  la
          protezione dell'ambiente naturale in conformita' agli scopi
          di cui  al  precedente  comma,  le  regioni,  le  Comunita'
          montane e i comuni possono,  in  mancanza  di  accordo  per
          l'acquisto  ai  valori   correnti,   procedere   anche   ad
          espropriare i terreni sopraindicati  e  quelli  di  cui  al
          primo comma dell'articolo 29 della legge 27  ottobre  1966,
          n. 910 , con le modalita' di cui agli  articoli  112,  113,
          114 e 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 . 
              Ai beni acquistati o espropriati si applica  l'articolo
          107 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267  .  Qualora
          tali beni risultino  incorporati  ad  altri  sottoposti  al
          regime di cui alla legge 16 giugno 1927,  n.  1776,  devono
          essere assoggettati alle disposizioni della stessa legge. 
              Ai  contratti  di  compravendita  e  a  quelli  per  la
          contrazione dei  mutui  si  applicano  l'imposta  fissa  di
          registro  ed  ipotecaria  e  l'esenzione  dai  diritti   di
          voltura. 
              I redditi  dei  terreni  acquistati  ed  utilizzati  ai
          termini dei commi precedenti sono esenti  da  ogni  imposta
          per 40 anni, sempre che si tratti di boschi. 
              Il  beneficio  si   riconferma   ogni   5   anni,   con
          l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 58  del
          regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267. 
              Agli acquisti di cui ai commi precedenti  del  presente
          articolo sono estese le  provvidenze  di  cui  all'art.  12
          della presente legge. 
              I piani di acquisto, di affittanza e di  rimboschimento
          dei terreni  di  cui  ai  precedenti  commi  devono  essere
          approvati prima della concessione del mutuo dalla autorita'
          forestale regionale. 
              L'autorita' forestale  concedera'  assistenza  gratuita
          agli enti di cui al primo comma che la  richiedano  per  lo
          studio dei piani di acquisto e di rimboschimento. 
              La Cassa depositi e prestiti e le  Casse  di  risparmio
          sono  autorizzate  a  concedere  mutui   trentennali   alle
          regioni, alle Comunita' montane ed ai comuni per l'acquisto
          ed il rimboschimento dei terreni  di  cui  al  primo  comma
          garantendosi sul valore dei beni stessi. 
              L'onere del pagamento dell'interesse  relativo  a  tali
          mutui e' assunto a  totale  carico  dello  Stato  allorche'
          l'acquisto e l'esecuzione  delle  opere  di  rimboschimento
          vengano  effettuati  da   comuni   montani   con   bilancio
          deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il
          pagamento degli interessi e' del 50 per cento. 
              Per il pagamento degli interessi sui mutui  di  cui  al
          comma precedente e' stabilito il limite di impegno di  lire
          170.000.000 per il 1972 e di lire 165.000.000 per  ciascuno
          degli esercizi finanziari 1973 e 1974.». 
              Il testo dell'art. 34 della legge 25  luglio  1952,  n.
          991,  recante:  «Provvedimenti  in  favore  dei   territori
          montani», e' il seguente: 
              «Art. 34. (Comunioni familiari). - Nessuna  innovazione
          e' operata in fatto  di  comunioni  familiari  vigenti  nei
          territori     montani     nell'esercizio     dell'attivita'
          agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e
          ad amministrare i loro beni in conformita'  dei  rispettivi
          statuti   e   consuetudini   riconosciuti    dal    diritto
          anteriore.». 
              Il testo degli articoli 10 e 11 della legge 3  dicembre
          1971, n. 1102, recante «Nuove norme per lo  sviluppo  della
          montagna», e' il seguente: 
              «Art. 10. (Comunioni familiari). -  Per  il  godimento,
          l'amministrazione    e    l'organizzazione     dei     beni
          agro-silvo-pastorali  appresi  per  laudo,   le   comunioni
          familiari montane (anche associate tra  loro  e  con  altri
          enti)  sono   disciplinate   dai   rispettivi   statuti   e
          consuetudini. 
              Rientrano tra le  comunioni  familiari,  che  non  sono
          quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole
          ampezzane di Cortina d'Ampezzo,  quelle  del  Comelico,  le
          societa' di antichi originari della Lombardia, le  servitu'
          della Val Canale. 
              La  pubblicita'  di   statuti,   bilanci,   nomine   di
          rappresentanti   legali   e'   disciplinata   da   apposito
          regolamento emanato dalla regione. 
              L'atto relativo all'acquisto e alla perdita dello stato
          di membro delle comunioni, disciplinato dallo  statuto,  e'
          registrato a tassa fissa senza altre imposte.»; 
              «Art. 11. (Patrimonio). - Il  patrimonio  antico  delle
          comunioni e' trascritto o  intavolato  nei  libri  fondiari
          come inalienabile, indivisibile e vincolato alle  attivita'
          agro-silvo-pastorali e connesse. 
              Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero
          destinati ad attivita' turistica dovranno essere sostituiti
          in modo da conservare al  patrimonio  comune  la  primitiva
          consistenza forestale. 
              Solo i beni acquistati dalle  comunioni  dopo  il  1952
          possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti
          gli  altri  la   legge   regionale   determinera'   limiti,
          condizioni, controlli intesi a  consentire  la  concessione
          temporanea di  usi  diversi  dai  forestali,  che  dovranno
          comunque essere autorizzati anche dall'autorita'  forestale
          della regione.». 
              Il testo dell'art. 3 della legge 31  gennaio  1994,  n.
          97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane», e' il
          seguente: 
              «Art. 3. (Organizzazioni montane  per  la  gestione  di
          beni agro-silvo-pastorali). - 1. Al fine di valorizzare  le
          potenzialita' dei beni agro-silvo-pastorali  in  proprieta'
          collettiva indivisibile  ed  inusucapibile,  sia  sotto  il
          profilo  produttivo,  sia   sotto   quello   della   tutela
          ambientale,  le  regioni  provvedono  al   riordino   della
          disciplina delle organizzazioni  montane,  anche  unite  in
          comunanze, comunque denominate, ivi comprese  le  comunioni
          familiari montane di cui  all'articolo  10  della  legge  3
          dicembre 1971, n. 1102 ,  le  regole  cadorine  di  cui  al
          decreto  legislativo  3  maggio  1948,  n.   1104,   e   le
          associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, sulla
          base dei seguenti principi: 
                a)  alle  organizzazioni  predette  e'  conferita  la
          personalita'  giuridica   di   diritto   privato,   secondo
          modalita' stabilite con legge  regionale,  previa  verifica
          della sussistenza  dei  presupposti  in  ordine  ai  nuclei
          familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni  oggetto
          della gestione comunitaria; 
                b)  ferma  restando  la  autonomia  statutaria  delle
          organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni  i
          criteri oggettivi di appartenenza e  sono  rette  anche  da
          antiche  laudi  e  consuetudini,  le  regioni,  sentite  le
          organizzazioni  interessate,   disciplinano   con   proprie
          disposizioni legislative i  profili  relativi  ai  seguenti
          punti: 
                  1)  le  condizioni  per   poter   autorizzare   una
          destinazione, caso per caso, di beni  comuni  ad  attivita'
          diverse   da   quelle   agro-silvo-pastorali,   assicurando
          comunque al  patrimonio  antico  la  primitiva  consistenza
          agro-silvo-pastorale compreso  l'eventuale  maggior  valore
          che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni; 
                  2) le  garanzie  di  partecipazione  alla  gestione
          comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie
          originarie  stabilmente  stanziate  sul   territorio   sede
          dell'organizzazione, in carenza di norme  di  autocontrollo
          fissate dalle organizzazioni, anche associate; 
                  3) forme specifiche di  pubblicita'  dei  patrimoni
          collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni
          immobili,  nonche'  degli  elenchi  e  delle  deliberazioni
          concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto,
          ferme restando le forme di controllo e di garanzie  interne
          a tali organizzazioni, singole o associate; 
                  4) le modalita' e i limiti  del  coordinamento  tra
          organizzazioni,  comuni  e  comunita'  montane,  garantendo
          appropriate forme sostitutive di gestione,  preferibilmente
          consortile, dei beni in proprieta' collettiva  in  caso  di
          inerzia   o   impossibilita'   di    funzionamento    delle
          organizzazioni   stesse,   nonche'   garanzie   del    loro
          coinvolgimento nelle  scelte  urbanistiche  e  di  sviluppo
          locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale
          e ambientale e per la promozione della cultura locale. 
              2. Fino alla data di  entrata  in  vigore  delle  norme
          regionali previste nel comma 1 continuano ad applicarsi  le
          norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente
          legge, in quanto con essa compatibili.». 
              Il testo dell'art. 11 della legge 3 dicembre  1971,  n.
          1102, recante «Nuove norme per lo sviluppo della montagna»,
          e' il seguente: 
              «Art. 11.(Patrimonio). -  Il  patrimonio  antico  delle
          comunioni e' trascritto o  intavolato  nei  libri  fondiari
          come inalienabile, indivisibile e vincolato alle  attivita'
          agro-silvo-pastorali e connesse. 
              Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero
          destinati ad attivita' turistica dovranno essere sostituiti
          in modo da conservare al  patrimonio  comune  la  primitiva
          consistenza forestale. 
              Solo i beni acquistati dalle  comunioni  dopo  il  1952
          possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti
          gli  altri  la   legge   regionale   determinera'   limiti,
          condizioni, controlli intesi a  consentire  la  concessione
          temporanea di  usi  diversi  dai  forestali,  che  dovranno
          comunque essere autorizzati anche dall'autorita'  forestale
          della regione.» 
              Il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  reca:
          «Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».