Art. 3 
 
                             Esclusioni 
 
  1. Il presente decreto non si applica a: 
    a) prodotti, parti e pertinenze, personale  e  organizzazioni  di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e  b),  del  regolamento,
impegnati in operazioni, attivita' e servizi militari,  doganali,  di
polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta agli incendi, di  guardia
costiera o in servizi analoghi; 
    b) aeroporti o parti di aeroporti, equipaggiamenti,  personale  e
organizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c)  e  d),
del regolamento, sottoposti al controllo e alla gestione militari; 
    c)  ATM/ANS,  inclusi   sistemi   e   componenti,   personale   e
organizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere e) ed  f),
del regolamento, forniti o messi a disposizione dai militari; 
    d) aeromobili di cui all'Allegato II del regolamento; 
    e)  soggetti  che  partecipano  alle  operazioni  di  volo  degli
aeromobili di cui all'Allegato II del  regolamento,  fatta  eccezione
per  i  soggetti  che  partecipano  alle  operazioni  di  volo  degli
aeromobili di cui all'Allegato II, lettera a), punto ii), lettere  d)
e  h),  del  regolamento,  se  utilizzati  per  il  trasporto   aereo
commerciale; 
    f) operazioni di volo degli aeromobili di cui all'Allegato II del
regolamento, fatta eccezione per gli aeromobili di  cui  all'Allegato
II, lettera a), punto ii), lettere  d)  e  h),  del  regolamento,  se
utilizzati per il trasporto aereo commerciale. 
  2. Le esclusioni di cui al comma 1,  lettere  d),  e)  ed  f),  non
operano con riferimento alle regole dell'aria di cui all'articolo 12. 
  3. Lo svolgimento di operazioni, attivita' e  servizi  militari  di
cui al comma 1 avviene garantendo un livello di sicurezza equivalente
a quello previsto dal regolamento. 
  4. Nel caso di violazioni delle norme previste dal presente decreto
da parte del personale militare, l'organismo di  cui  all'articolo  4
informa il Ministero della difesa, che procede secondo  l'ordinamento
di appartenenza.