Art. 3 
 
                        Requisiti soggettivi 
 
  1. Le richieste di agevolazioni  di  cui  al  presente  regolamento
possono essere presentate dai soggetti di eta' compresa tra i 18 e  i
35 anni che siano in possesso, al momento della  presentazione  della
domanda, dei seguenti requisiti: 
    a) siano residenti nelle regioni di cui all'articolo 1, comma  1,
del decreto-legge n. 91/2017, al momento  della  presentazione  della
domanda o vi trasferiscano la  residenza  entro  sessanta  giorni,  o
entro centoventi giorni se residenti all'estero, dalla  comunicazione
del  positivo  esito  dell'istruttoria  di  cui  all'articolo  9  del
presente decreto; 
    b) non  risultino  gia'  titolari  di  attivita'  di  impresa  in
esercizio alla data del 21 giugno 2017, data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 91/2017,  o  beneficiari,  nell'ultimo  triennio,  a
decorrere dalla data di presentazione  della  domanda,  di  ulteriori
misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialita'. 
  2. I soggetti di cui al  comma  1  possono  presentare  domanda  di
ammissione alle agevolazioni purche' risultino  gia'  costituiti,  al
momento della presentazione della domanda e comunque  successivamente
alla data del 21 giugno 2017,  o  si  costituiscano,  entro  sessanta
giorni, o entro centoventi giorni in caso  di  residenza  all'estero,
dalla data di  comunicazione  del  positivo  esito  dell'istruttoria,
nelle seguenti forme giuridiche: 
    a) impresa individuale; 
    b) societa', ivi incluse le societa' cooperative. 
  3. I soggetti  di  cui  al  comma  1  risultati  beneficiari  delle
agevolazioni devono mantenere  la  residenza  nelle  regioni  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017  per  tutta  la
durata del finanziamento e le PMI di cui  al  comma  2  del  presente
articolo,   risultate   beneficiarie   delle   agevolazioni,   devono
mantenere, per tutta la durata del finanziamento, la  sede  legale  e
operativa  nelle  regioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,   del
decreto-legge n. 91/2017. 
  4. Le societa' di cui alla lettera b), del comma  2,  del  presente
articolo possono essere costituite anche da soci persone fisiche  che
non abbiano i requisiti anagrafici di cui al comma  1,  a  condizione
che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria  non  sia
superiore ad un terzo, e che  gli  stessi  non  abbiano  rapporti  di
parentela fino al  quarto  grado  con  alcuno  degli  altri  soggetti
richiedenti. I soci di cui al periodo precedente non possono accedere
alle agevolazioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento. 
  5. Nel caso in cui i soggetti  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo  si  costituiscano  in  societa'  cooperative,  le  medesime
societa'  possono  essere  destinatarie,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili, anche degli interventi  di  cui  all'articolo  17  della
legge 27 febbraio 1985, n. 49. 
  6. I soggetti  di  cui  al  comma  1  risultati  beneficiari  delle
agevolazioni non devono essere titolari di un contratto di  lavoro  a
tempo indeterminato presso un altro soggetto, a pena di decadenza del
provvedimento di concessione. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91  recante  «Disposizioni
          urgenti  per  la  crescita  economica   nel   Mezzogiorno»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,
          n. 123: 
                «Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
          Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud" 
              1. Al fine  di  promuovere  la  costituzione  di  nuove
          imprese  nelle  regioni  Abruzzo,   Basilicata,   Calabria,
          Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da  parte  di
          giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al  comma
          17 e' attivata una misura denominata: «Resto al Sud»." 
                
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  27
          febbraio 1985, n. 49 recante provvedimenti per  il  credito
          alla cooperazione  e  misure  urgenti  a  salvaguardia  dei
          livelli di occupazione: 
                «Art. 17 
              1. E' istituito  presso  la  Sezione  speciale  per  il
          credito alla cooperazione un fondo  per  gli  interventi  a
          salvaguardia dei livelli di occupazione. 
              2.   Al   fine   di   salvaguardare   e    incrementare
          l'occupazione, mediante lo  sviluppo  di  piccole  e  medie
          imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di
          piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite
          nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore
          di produzione e lavoro, il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato partecipa al capitale  sociale
          di   societa'   finanziarie    appositamente    costituite,
          utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo  di  cui
          al comma 1. 
              3. L'entita' delle partecipazioni  e'  determinata  per
          una quota pari al 5 per cento in relazione al numero  delle
          societa'  finanziarie  aventi   i   requisiti   che   hanno
          presentato domanda di partecipazione e per una  quota  pari
          al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto
          delle partecipazioni assunte nonche'  dei  finanziamenti  e
          delle agevolazioni erogate  ai  sensi  dell'art.  12  della
          legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata
          in proporzione alla percentuale di utilizzazione  da  parte
          di ciascuna societa' finanziaria  delle  risorse  conferite
          dal Ministero di cui al comma 2  ai  sensi  della  predetta
          norma. Per l'attivita'  di  formazione  e  consulenza  alle
          cooperative  nonche'  di  promozione  della  normativa,  le
          societa'  finanziarie  ammesse  alla  partecipazione   sono
          autorizzate  ad  utilizzare  annualmente,  in  misura   non
          superiore  all'1  per  cento,  risorse   equivalenti   agli
          interventi previsti dall'art. 12 della citata legge 5 marzo
          2001,  n.   57,   effettuati   nell'anno   precedente.   Ad
          integrazione del decreto previsto dal comma 6 del  presente
          articolo,  il  Ministero   stabilisce   le   modalita'   di
          attuazione del presente comma. 
              4. Le societa' finanziarie  di  cui  al  comma  2,  che
          assumono la natura  di  investitori  istituzionali,  devono
          essere ispirate ai principi di mutualita' di  cui  all'art.
          26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
          14 dicembre 1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,
          essere costituite in forma cooperativa, essere in  possesso
          dei requisiti, individuati con il decreto di cui  al  comma
          6, di  professionalita'  ed  onorabilita'  previsti  per  i
          soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione
          e di controllo ed essere partecipate  da  almeno  cinquanta
          cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale  e
          comunque in non meno di dieci regioni. 
              5. Con le risorse apportate ai sensi del  comma  2,  le
          societa'  finanziarie   possono   assumere   partecipazioni
          temporanee di minoranza nelle cooperative,  anche  in  piu'
          soluzioni,  con  priorita'   per   quelle   costituite   da
          lavoratori provenienti da aziende  in  crisi,  e  concedere
          alle  cooperative  stesse  finanziamenti   e   agevolazioni
          finanziarie  in  conformita'  alla  disciplina  dell'Unione
          europea in materia, per la  realizzazione  di  progetti  di
          impresa. 
              5-bis.  Le  societa'  finanziarie  possono,   altresi',
          sottoscrivere, anche successivamente  all'assunzione  delle
          partecipazioni,     prestiti     subordinati,      prestiti
          partecipativi e gli strumenti finanziari  di  cui  all'art.
          2526 del  codice  civile,  nonche'  svolgere  attivita'  di
          servizi e di promozione ed  essere  destinatarie  di  fondi
          pubblici. In deroga a quanto previsto  dall'art.  2522  del
          codice civile, le societa' finanziarie possono  intervenire
          nelle societa' cooperative costituite da meno di nove soci. 
              6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   sono
          fissati i termini di  presentazione  delle  domande  ed  e'
          approvato il relativo schema, nonche' sono  individuate  le
          modalita' di riparto delle risorse sulla base  dei  criteri
          di  cui  al  comma  3,  le  condizioni  e  i  limiti  delle
          partecipazioni  al  fine,  in  particolare,  di   garantire
          l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5.»