Art. 3 
 
                   Stazioni appaltanti all'estero 
 
  1. Ciascuna sede estera e' stazione appaltante. Il MAECI,  d'intesa
con le altre amministrazioni centrali eventualmente interessate, puo'
attribuire ad una sede le funzioni di centrale di committenza,  anche
limitatamente ad un'area  geografica  o  a  specifiche  tipologie  di
contratti. 
  2. I centri interservizi amministrativi di cui all'articolo  5  del
decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, svolgono le funzioni di
centrali di committenza  nell'ambito  dei  Paesi  di  competenza.  Le
tipologie dei contratti oggetto di centralizzazione sono  individuate
dal Ministero. 
  3. Nel rispetto  delle  direttive  europee,  la  sede  estera  puo'
stipulare con rappresentanze diplomatiche e consolari di altri  Stati
membri dell'Unione europea o con delegazioni del Servizio europeo  di
azione esterna intese per la  centralizzazione  dell'acquisizione  di
forniture, servizi e lavori. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Il  testo  dell'articolo  5   del   citato   decreto
          legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 e' il seguente: 
                «Art. 5 (Centri interservizi amministrativi).- 1.  Al
          fine   di   promuovere   la    razionalizzazione    e    la
          semplificazione delle procedure amministrativo-contabili di
          spesa all'estero, anche mediante accorpamento  di  funzioni
          comuni,  con  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri
          possono essere costituiti, senza oneri  aggiuntivi  per  il
          bilancio dello Stato,  centri  interservizi  amministrativi
          per il coordinamento dell'attivita' di gestione delle spese
          concernenti  gli  uffici  all'estero  nel  medesimo  Paese,
          nonche' nell'area geografica di competenza dei dirigenti di
          cui al comma 3. 
              2.  I   centri   interservizi,   che   operano   presso
          l'Ambasciata sede di servizio dei dirigenti di cui al comma
          3 si avvalgono di  adeguate  risorse  umane  e  strumentali
          nell'ambito di quelli gia' disponibili. 
              3.  A  ciascun  centro  interservizi  e'  preposto   il
          dirigente   amministrativo   con   funzioni   di    esperto
          amministrativo/esperto  amministrativo   capo,   il   quale
          coordina, ai fini dell'attivita' del centro interservizi, i
          funzionari di cui all'articolo 2, operanti negli uffici del
          Paese, nonche' nell'area geografica di competenza. 
              4. Ferme restando le competenze dei funzionari delegati
          di cui all'articolo 75 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  i  centri  interservizi
          svolgono, tra l'altro, i seguenti compiti: 
                a) stipula di convenzioni e contratti quadro  per  la
          prestazione di  servizi  e  la  fornitura  di  beni  aventi
          caratteri  comuni  ai  quali  le  sedi  del  Paese  e,  ove
          possibile, dell'area geografica dovranno conformarsi; 
                b)  istruttoria  ed  adempimenti  consequenziali   ai
          procedimenti di spesa  degli  uffici  diplomatico-consolari
          del Paese e dell'area geografica.».