Art. 3 Stazioni appaltanti all'estero 1. Ciascuna sede estera e' stazione appaltante. Il MAECI, d'intesa con le altre amministrazioni centrali eventualmente interessate, puo' attribuire ad una sede le funzioni di centrale di committenza, anche limitatamente ad un'area geografica o a specifiche tipologie di contratti. 2. I centri interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, svolgono le funzioni di centrali di committenza nell'ambito dei Paesi di competenza. Le tipologie dei contratti oggetto di centralizzazione sono individuate dal Ministero. 3. Nel rispetto delle direttive europee, la sede estera puo' stipulare con rappresentanze diplomatiche e consolari di altri Stati membri dell'Unione europea o con delegazioni del Servizio europeo di azione esterna intese per la centralizzazione dell'acquisizione di forniture, servizi e lavori.
Note all'art. 3: - Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 e' il seguente: «Art. 5 (Centri interservizi amministrativi).- 1. Al fine di promuovere la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure amministrativo-contabili di spesa all'estero, anche mediante accorpamento di funzioni comuni, con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere costituiti, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, centri interservizi amministrativi per il coordinamento dell'attivita' di gestione delle spese concernenti gli uffici all'estero nel medesimo Paese, nonche' nell'area geografica di competenza dei dirigenti di cui al comma 3. 2. I centri interservizi, che operano presso l'Ambasciata sede di servizio dei dirigenti di cui al comma 3 si avvalgono di adeguate risorse umane e strumentali nell'ambito di quelli gia' disponibili. 3. A ciascun centro interservizi e' preposto il dirigente amministrativo con funzioni di esperto amministrativo/esperto amministrativo capo, il quale coordina, ai fini dell'attivita' del centro interservizi, i funzionari di cui all'articolo 2, operanti negli uffici del Paese, nonche' nell'area geografica di competenza. 4. Ferme restando le competenze dei funzionari delegati di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i centri interservizi svolgono, tra l'altro, i seguenti compiti: a) stipula di convenzioni e contratti quadro per la prestazione di servizi e la fornitura di beni aventi caratteri comuni ai quali le sedi del Paese e, ove possibile, dell'area geografica dovranno conformarsi; b) istruttoria ed adempimenti consequenziali ai procedimenti di spesa degli uffici diplomatico-consolari del Paese e dell'area geografica.».