Art. 3
Fasce orarie di reperibilita'
1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita' dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i
seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
2. L'obbligo di reperibilita' sussiste anche nei giorni non
lavorativi e festivi.