Art. 3
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per
regolazioni debitorie, e' stabilito, per l'anno 2018, in 55.000
milioni di euro.
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE
S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per
l'anno finanziario 2018, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro
per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 18.000
milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro
mesi.
4. La SACE S.p.a. e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario
2018, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente
alle attivita' di cui all'articolo 11quinquies, comma 4, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente
articolo.
5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi
di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2018,
rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000
milioni di euro, 398,5 milioni di euro e 7.300 milioni di euro.
6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno
finanziario 2018, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Le spese per le quali si puo' esercitare la facolta' prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate,
per l'anno finanziario 2018, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al
finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione «
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «
Protezione sociale per particolari categorie », azione « Promozione e
garanzia delle pari opportunita' », nell'ambito della missione «
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2018, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato, derivanti dai contributi destinati dall'Unione europea alle
attivita' poste in essere dalla Commissione per le pari opportunita'
fra uomo e donna.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme
occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche,
amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma « Fondi da
assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2018, ai competenti programmi degli stati di
previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno
finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze
spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei
presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi
agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita'
e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e
trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di
viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e
telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione
e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad
altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette
consultazioni elettorali.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
trasferire, con propri decreti, per l'anno 2018, ai capitoli del
titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per
competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale
», nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione
agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello
Stato.
12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per
le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2018,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma
4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli
obblighi fiscali », nell'ambito della missione « Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
», nonche' nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla
sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e
sicurezza » del medesimo stato di previsione.
13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della
guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno
2018, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in
70 unita'.
14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle
amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2018, destinate
alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati
di previsione delle amministrazioni medesime.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, alla
riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura
stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della
voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle
irregolarita' e degli illeciti » dello stato di previsione
dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia SpA a titolo di
utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti,
provvede, nell'anno finanziario 2018, all'adeguamento degli
stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle
vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in
corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche
di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione
liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche
di ordine pubblico, della citta' di Palermo ».
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini
di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e
2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2018, iscritti nel programma « Oneri
per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei
capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel
programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla
copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di
mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale
modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza
pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle
attivita' sportive del personale del Corpo della guardia di finanza.