Art. 3 
 
 
                      Modalita' di costituzione 
 
  1. I centri di competenza ad alta specializzazione sono  costituiti
con contratto che deve recare almeno: 
    a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione  sociale  dei
componenti il centro di competenza ad alta  specializzazione  nonche'
la sede; 
    b)  l'attivita'  che  costituisce  oggetto  del  negozio  nonche'
l'indicazione degli obiettivi strategici del programma di attivita' e
la definizione di chiari indicatori che dimostrino  il  miglioramento
della capacita' innovativa e della competitivita' sul mercato,  anche
da parte delle piccole e medie imprese fruitrici, tramite lo sviluppo
di nuovi prodotti, processi o  servizi  ovvero  tramite  il  notevole
miglioramento di prodotti, processi o  servizi  gia'  esistenti,  con
particolare   riferimento   all'orientamento,   alla   formazione   e
all'azione di stimolo alla domanda delle imprese; 
    c) l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun
soggetto o organismo partecipante al  centro  nonche'  l'entita',  la
qualita', i tempi e le modalita' dei conferimenti; 
    d) la durata del contratto, le modalita'  di  adesione  di  altri
soggetti  o  organismi  e  le  relative  ipotesi  di  recesso  o   di
scioglimento; 
    e) la previsione di un organo comune  incaricato  dell'esecuzione
delle disposizioni negoziali, i suoi poteri, anche di rappresentanza,
e le modalita'  di  partecipazione  di  ogni  soggetto  all'attivita'
dell'organo. Salvo che sia diversamente disposto, l'organo agisce  in
rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al  negozio
medesimo,  nelle  procedure  di  programmazione  negoziata   con   le
pubbliche  amministrazioni  nonche'  nelle  procedure   inerenti   ad
interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di
strumenti di promozione  e  tutela  dei  prodotti  italiani  ed  allo
sviluppo   del    sistema    imprenditoriale    nei    processi    di
internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento; 
    f) gli  organi  specifici  di  amministrazione  e  di  controllo,
nonche' le modalita' di nomina e funzionamento degli stessi; 
    g) il divieto di ripartizione, anche indiretta, degli utili.