Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare degli interventi finanziari del presente decreto: a) le societa' di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; b) le societa' di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative attivita' agricole, individuati ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) le societa' di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualita' prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti: a) avere una stabile organizzazione in Italia; b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese; c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi; f) non essere stati sottoposti a sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; g) essere economicamente e finanziariamente sane e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o dall'art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall'art. 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014.