Art. 3 
 
 
                 Rilascio della Carta della famiglia 
 
  1. La Carta presenta le caratteristiche di cui all'allegato  A  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. La Carta viene emessa con validita' biennale, su richiesta degli
interessati, previa  presentazione  della  Dichiarazione  Sostitutiva
Unica ai fini ISEE in corso di validita', dal Comune dove  il  nucleo
familiare ha la propria residenza anagrafica. In caso  di  componenti
del nucleo con diversa residenza anagrafica, la  residenza  familiare
e' quella dichiarata a fini ISEE. 
  3. La Carta dovra' recare sul retro il logo del  Comune  emittente,
il numero progressivo della tessera, preceduto dal codice  Comune,  i
dati anagrafici e il codice fiscale dell'intestatario, il luogo e  la
data di emissione, nonche' la  data  di  scadenza.  La  Carta  dovra'
recare l'indirizzo del sito internet di servizio dedicato. 
  4. La Carta sara' rilasciata nel  formato  di  tesserino  cartaceo,
previo pagamento degli interi costi di emissione, ove presenti.