Art. 3 Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla Rai 1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. 2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale e quella del termine di presentazione delle candidature, e' garantito l'accesso: a) alle forze politiche che, al momento dello scioglimento delle Camere, costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il presidente del gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il gruppo; b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo; c) al gruppo misto della Camera dei deputati e al gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi; d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482. 3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'art. 6, i tempi sono ripartiti per il 50% e in modo paritario tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) e per il 50% tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), in proporzione alla loro forza parlamentare. 4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo e' garantito l'accesso: a) alle coalizioni di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori; b) alle liste di candidati di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che sono presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori ovvero che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorche' presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove e' presente la minoranza linguistica stessa. 5. Il tempo disponibile e' ripartito con criterio paritario tra le coalizioni di cui al comma 4, lettera a) e tra le liste di cui al comma 4, lettera b). 6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie. 7. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni sono pubblicati sul sito della Rai. 8. Al fine di mantenere i rapporti con la Rai che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante. 9. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.