Art. 3 
 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 
 
  1. All'art. 4 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del
14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:  al  comma
1-bis le parole «di cui all'art. 2, comma 1,» sono  sostituite  dalle
parole «di cui all'art. 1, comma 2,». 
  2. All'art. 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del
14 dicembre 2016 il comma 12 e'  sostituito  con  il  seguente:  «12.
L'autorizzazione di cui al comma 11  e'  rilasciata  previa  sommaria
istruttoria dell'Ufficio speciale per la  ricostruzione,  sentito  il
Comune, in ordine all'autorizzabilita' dell'intervento  richiesto  in
deroga  agli  strumenti  urbanistici,  nonche'   sotto   il   profilo
ambientale e sanitario. La predetta  autorizzazione  tiene  luogo  di
ogni provvedimento autorizzatorio richiesto dalla normativa vigente e
abilita   immediatamente   il   richiedente   all'esecuzione    della
delocalizzazione.». 
  3. All'art. 8 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del
14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 5
e' sostituito dal seguente: «5. Per le spese tecniche,  si  applicano
le percentuali di cui all'art. 8 dell'Allegato  1  all'ordinanza  del
Commissario straordinario n. 29 del 9 giugno 2017».