Art. 3 
 
 
             Modalita' di rendicontazione e monitoraggio 
 
  1.  Le  erogazioni  sono  disposte  direttamente  dalla   Direzione
generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e  per  l'innovazione
digitale del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca in favore degli enti locali beneficiari nel seguente modo: 
  a) fino al 20% del  finanziamento,  a  richiesta  dell'ente  locale
beneficiario, entro sei mesi dall'avvenuta registrazione del presente
decreto da parte degli organi di controllo; 
  b) la restante somma dovuta sulla base degli stati  di  avanzamento
lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati  dal
Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento  del  90%
della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo  10%
e' liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato  di
regolare esecuzione. 
  2. Le economie di gara  non  sono  nella  disponibilita'  dell'ente
locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie. 
  3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente  decreto
sono trasferite sulle contabilita'  di  Tesoreria  unica  degli  enti
locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. 
  4. Al fine di monitorare il programma degli  interventi,  gli  enti
beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare  il  sistema
di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui
al comma 1, e l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. 
  5. Il monitoraggio degli interventi  avviene  anche  ai  sensi  del
decreto  legislativo   29   dicembre   2011,   n.   229,   attraverso
l'implementazione della Banca dati  delle  Amministrazioni  pubbliche
(di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art.  13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196.