Art. 3 Modalita' di rendicontazione e monitoraggio 1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in favore degli enti locali beneficiari nel seguente modo: a) fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario, entro sei mesi dall'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo; b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione. 2. Le economie di gara non sono nella disponibilita' dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie. 3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. 4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. 5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.