Art. 3 Primo destinatario Per «primo destinatario», cosi' come definito all'art. 2, lett. d) del reg. (CE) n. 889/2008, deve intendersi ogni persona fisica o giuridica iscritta nella categoria «Importatori» o «Preparatori» di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049. I prodotti biologici importati, dopo la loro immissione in libera pratica, possono essere consegnati, in vista di un'ulteriore preparazione e/o della loro commercializzazione, esclusivamente a un primo destinatario.