Art. 3 Dotazione e gestione finanziaria del Fondo 1. All'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1, sono destinate, previa verifica delle effettive disponibilita', le risorse di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. 2. La dotazione del Fondo e' incrementata con i proventi delle sanzioni di cui all'art. 16, comma 23, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. 3. Le risorse di cui al comma 1 e 2 sono versate, secondo la ripartizione indicata al comma 1 dell'art. 5, su due conti correnti infruttiferi intestati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nel seguito INVITALIA, appositamente costituiti presso la Tesoreria Centrale dello Stato, rispettivamente dedicati alle sezioni di cui al citato articolo. 4. Il Fondo puo' essere incrementato mediante versamento volontario di contributi da parte di Amministrazioni centrali, regioni, altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit, ivi incluse le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei. Le amministrazioni suddette stipulano appositi accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, in conformita' al presente decreto, disciplinano le modalita' di accesso ai benefici.