Art. 3 
 
                 Attestazione del periodo di arresto 
 
  1.  Entro  60  giorni  decorrenti  dalla   data   di   acquisizione
dell'integrazione   alla   manifestazione   di   interesse   di   cui
all'allegato 1 del presente decreto, l'Autorita' marittima nella  cui
giurisdizione e'  stata  effettuata  l'interruzione,  trasmette  alla
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura a  mezzo
posta         elettronica          certificata          all'indirizzo
aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it (l'oggetto della mail  dovra',
obbligatoriamente, iniziare con al  seguente  dicitura  DDTEMP2017  e
riportare nome M/P numero UE e matricola)  per  ciascuna  unita',  la
seguente documentazione: 
    la manifestazione di interesse ricevuta  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 6  del  decreto  ministeriale  6  ottobre  2017  corredata  dal
documento di identita' del sottoscrittore in  corso  di  validita'  e
dagli eventuali allegati; 
    l'integrazione alla predetta manifestazione di cui all'allegato 1
del presente decreto corredata dagli eventuali allegati; 
    un'attestazione, predisposta secondo lo  schema  in  allegato  al
presente  decreto  (allegato  2),  che  certifichi  il  deposito  dei
documenti di bordo nei termini  indicati  all'art.  2,  comma  8  del
decreto ministeriale del 26 luglio  2017,  l'effettivo  rispetto  dei
requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' i controlli
effettuati per l'accertamento degli stessi. 
  2. All'attestazione di cui allegato 2 del presente  decreto  dovra'
essere  allegata,  a  cura  dell'Autorita'  marittima,  la   seguente
documentazione: 
    copia della licenza di pesca o attestazione provvisoria in  corso
di  validita'   alla   data   di   inizio   dell'arresto   temporaneo
obbligatorio; 
    certificato di iscrizione al RIP; 
    estratto dei RR.NN.MM e GG. o delle matricole, datato e  firmato,
che riporti armatore e proprietario/i dell'imbarcazione alla data  di
inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio.  Qualora  alla  data  di
compilazione dell'allegato 2 le informazioni relative all'armamento e
alla  proprieta'  avessero  subito  cambiamenti,  l'estratto   dovra'
riportare anche le date di chiusura.