Art. 3 
 
 
                Cancellazione dall'albo professionale 
 
  1.  La  cancellazione  dall'albo  e'  pronunziata   dal   consiglio
direttivo dell'ordine  competente  per  territorio,  d'ufficio  o  su
richiesta  del  Ministro  della  salute  o  del   procuratore   della
Repubblica, nei casi di: 
    a) perdita del godimento dei diritti civili; 
    b) accertata carenza dei  requisiti  professionali  di  cui  alla
lettera d), del comma 1, dell'art. 2; 
    c) rinunzia all'iscrizione; 
    d) morosita' nel pagamento dei contributi previsti  dal  presente
decreto; 
    e) trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dal  comma  4,
dell'art. 2 del presente decreto. 
  2. La cancellazione, tranne  nei  casi  in  cui  il  professionista
rinunci all'iscrizione, non puo' essere pronunziata se non dopo  aver
sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta  del  medesimo  a
tre convocazioni  per  tre  mesi  consecutivi.  La  cancellazione  ha
efficacia in tutto il territorio nazionale.