Art. 3 
 
 
        Requisiti generali delle organizzazioni di produttori 
 
  1. Le Regioni riconoscono, su richiesta, quali  «organizzazioni  di
produttori» quelle persone giuridiche che: 
    a) assumono le forme giuridiche di cui al comma 2; 
    b) dimostrino i requisiti di cui al comma 3; 
    c) dimostrino i requisiti specifici di cui all'art. 4. 
  2.  Le  persone  giuridiche   che   inoltrano   la   richiesta   di
riconoscimento come «organizzazione di  produttori»  devono  assumere
una delle seguenti forme giuridiche: 
    a) societa' di capitali, il cui capitale sociale sia sottoscritto
da produttori o da societa' costituite dai  medesimi  soggetti  o  da
societa' cooperative agricole  o  da  consorzi  costituiti  ai  sensi
dell'art. 2612 del Codice civile; 
    b) societa' cooperative agricole e loro consorzi; 
    c) societa'  consortili  di  cui  all'art.  2615-ter  del  codice
civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie. 
  3. Ai  fini  del  riconoscimento  le  predette  persone  giuridiche
devono: 
    a) essere costituite su iniziativa dei produttori del settore che
dimostrano di aver attivo il fascicolo aziendale di  cui  all'art.  9
del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503,
e all'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,  con  una
superficie olivetata risultante dal fascicolo aziendale; 
    b)  avere  una  base  sociale   costituita   prevalentemente   da
produttori  che  nel  biennio  precedente  l'anno   di   istanza   di
riconoscimento non siano stati censiti nel SIAN  come  soci  di  O.P.
attive o facenti parte di O.P che hanno perso il  riconoscimento  nel
medesimo anno; 
    c) avere una base sociale costituita da  produttori  del  settore
che  controllano  la   societa'   secondo   regole   statutarie   che
garantiscono il controllo democratico  della  loro  organizzazione  e
delle decisioni da essa prese; 
    d) perseguire una finalita'  specifica  che  includa  almeno  uno
degli obiettivi specifici indicati alla lettera c)  del  paragrafo  1
dell'art. 152 del Regolamento, nonche', ma non in modo  obbligatorio,
altre attivita' coerenti con le misure di cui al regolamento (CE)  n.
611/2014, art. 3); 
    e) includere nello statuto come obiettivo specifico della propria
attivita' il punto ii., di  cui  alla  lettera  c)  del  paragrafo  1
dell'art. 152 del regolamento. Le Regioni, in fase di istruttoria per
il riconoscimento, prevedono l'accertamento della disponibilita',  in
capo al richiedente, di strutture e di professionalita' adeguati alla
gestione delle attivita'; 
    f) inserire nel proprio statuto  le  seguenti  previsioni  minime
relativamente ai propri soci: 
      i. applicare, in materia di  conoscenza  della  produzione,  di
produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le  regole
adottate dalla O.P.; 
      ii.  aderire,  per  quanto  riguarda  la   produzione   di   un
determinato prodotto, a una sola O.P.; tuttavia, in casi  debitamente
giustificati, i produttori  associati  che  possiedono  piu'  di  una
unita' di produzione situate in  aree  geografiche  distinte  possono
aderire a piu' O.P.; 
      iii.  fornire  le  informazioni  richieste  dall'O.P.  a   fini
statistici o a fini di programmazione della produzione; 
      iv.  cofinanziare,  in  quota  parte,  i  costi   di   gestione
amministrativa della O.P.. 
    g)  inserire  nel  proprio  statuto  o  adottare  con   specifico
regolamento interno le disposizioni inerenti alle  procedure  e  alle
regole elencate all'art. 153, paragrafo 2 del regolamento  (UE),  con
particolare riferimento alle modalita' di cessione  e/o  conferimento
del prodotto dei soci.