Art. 3 Criteri 1. Ogni impresa che utilizza indirettamente una risorsa nazionale di numerazione ha l'obbligo di iscriversi nell'apposita sezione del registro, tenuto dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. 2. Per utilizzo indiretto delle risorse nazionali di numerazione si intende il caso in cui le risorse di cui all'art. 2, lettera g) del presente decreto, assegnate ad un operatore di rete mobile, anche virtuale, vengono utilizzate da un soggetto diverso da quest'ultimo come mero identificativo dell'utente del servizio di comunicazioni mobili e personali. 3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce con proprio provvedimento le regole e le condizioni per la tenuta del registro e per l'iscrizione dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per il visto e la registrazione. Roma, 5 marzo 2018 Il Ministro: Calenda Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 196