Art. 3 
 
 
                               Criteri 
 
  1. Ogni impresa che utilizza indirettamente una  risorsa  nazionale
di numerazione ha l'obbligo di iscriversi nell'apposita  sezione  del
registro, tenuto dall'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni,
ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a),  n.  5),  della  legge  31
luglio 1997, n. 249. 
  2. Per utilizzo indiretto delle risorse nazionali di numerazione si
intende il caso in cui le risorse di cui all'art. 2, lettera  g)  del
presente decreto, assegnate ad un operatore  di  rete  mobile,  anche
virtuale, vengono utilizzate da un soggetto diverso  da  quest'ultimo
come mero identificativo dell'utente del  servizio  di  comunicazioni
mobili e personali. 
  3. L'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni,  entro  trenta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
stabilisce con proprio provvedimento le regole e le condizioni per la
tenuta del registro e per  l'iscrizione  dei  soggetti  obbligati  ai
sensi del comma 1. 
  Il presente decreto e' inviato agli  organi  di  controllo  per  il
visto e la registrazione. 
 
    Roma, 5 marzo 2018 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2018 
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