Art. 3 
 
                      Erogazione dei contributi 
 
  1. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 2, l'ente
gestore verifica e attesta la  corretta  esecuzione  delle  opere  di
manutenzione straordinaria in base  alla  normativa  vigente,  tenuto
conto del progetto presentato dall'assegnatario dell'immobile in sede
di gara. A tal fine,  il  locatario/concessionario  produce  all'Ente
gestore i giustificativi, che attestino le spese sostenute attraverso
fatture, bonifici o altri documenti contabili di  equivalente  valore
probatorio, di tutte le lavorazioni e somministrazioni  eseguite  dal
principio dell'appalto sino al momento della eventuale emissione  del
S.A.L. 
  2. I contributi vengono erogati in unica soluzione,  a  conclusione
dei lavori ovvero, per lavori di particolare complessita'  e  durata,
per stati d'avanzamento non  superiori  a  tre  e  per  tipologie  di
lavorazioni omogenee. Sono escluse anticipazioni. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 5 aprile 2018 
 
                             Il direttore generale del Tesoro: La Via 
 

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018 
Ufficio controllo atti del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
n. 1-483