Art. 3 Esercizio della professione di Chimico e di Fisico 1. Ai fini dell'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, in forma individuale, associata o societaria, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d'opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti siano saltuari e/o occasionali ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale, e' obbligatoria l'iscrizione all'Albo come previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni. 2. Sono vietati l'uso dei titoli professionali di cui all'art. 2 e del termine «Chimico» o «Fisico», con l'aggiunta di qualsiasi specificazione, da parte dei soggetti non iscritti all'Albo. 3. L'iscritto all'Albo e' tenuto al rispetto del codice deontologico, oltre che di tutte le altre disposizioni normative applicabili alle professioni di Chimico e di Fisico. 4. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, la Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici emana il codice deontologico, rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici. Sino all'emanazione di tale codice deontologico resta in vigore quello approvato dal Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3.