Art. 3 Autorita' competenti RID 1. Al Dipartimento in qualita' di Autorita' competente sono attribuite fra quelle previste nel testo del RID le competenze in materia di: a. relazioni con organismi internazionali; b. aspetti attinenti all'intermodalita' del trasporto di merci pericolose; c. approvazione della classificazione di pericolo delle sostanze; d. autorizzazioni al trasporto per i casi previsti ai comma 5 e 6 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753, cosi' come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35; e. stipula e notifica di accordi multilaterali tra Stati, in deroga alle disposizioni del RID; f. riconoscimento, notifica e vigilanza di Organismi di certificazione ed ispezione per attivita' svolte in ambito RID; g. rilascio del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose per ferrovia. 2. Restano fermi i compiti e le responsabilita' gia' attribuiti dalla normativa vigente ad altri Organi statali e regionali riguardo alla vigilanza ed accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia.