Art. 3 Elementi documentali di valutazione delle domande 1. Il diritto al beneficio e' comprovato attraverso la verifica, anche d'ufficio, delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. In mancanza della comunicazione obbligatoria di cui al comma 1, il diritto puo' essere provato anche per mezzo della dichiarazione del datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 3. 3. In caso di mancanza delle comunicazioni di cui al comma 1 e della dichiarazione di cui al comma 2 per accertabile oggettiva impossibilita', per cessazione dell'attivita', del datore di lavoro di renderla, il lavoratore puo' allegare alla domanda di cui all'art. 2 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i periodi di svolgimento delle professioni di cui all'allegato B del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte il livello di inquadramento attribuito, nonche' il relativo codice professionale ISTAT ove previsto.