Art. 3 
 
 
                      Ministero della giustizia 
               Dipartimento organizzazione giudiziaria 
 
  1. Il  Ministero  della  giustizia  -  Dipartimento  organizzazione
giudiziaria e' autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento  e
ad assumere a  tempo  indeterminato,  sul  cumulo  delle  risorse  da
cessazione del personale dirigenziale e  non  dirigenziale  dell'anno
2014 - budget 2015 e del personale non dirigenziale dell'anno 2015  -
budget 2016 e dell'anno 2016 - budget 2017, unita' di  personale  non
dirigenziale, come da  Tabella  3  allegata,  che  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento. Resta  fermo  quanto  previsto
dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013. 
  2. Il  Ministero  della  giustizia  -  Dipartimento  organizzazione
giudiziaria e' autorizzato ad assumere  a  tempo  indeterminato,  sul
cumulo  delle  risorse  da  cessazione  del  personale   dirigenziale
dell'anno 2015 - budget 2016 e dell'anno 2016 - budget 2017 unita' di
personale con qualifica dirigenziale, come da Tabella 3 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.