Art. 3 
 
                   Individuazione e trasferimento 
                      delle risorse strumentali 
 
  1. Le risorse strumentali delle autorita' di  bacino  di  cui  alla
legge n. 183/1989 sono trasferite a titolo gratuito all'Autorita'  di
bacino distrettuale dell'Appennino  meridionale  e  costituiscono  la
dotazione strumentale iniziale dell'Autorita'. 
  2. L'individuazione analitica dei beni da trasferire avviene  sulla
base dei dati della ricognizione  di  cui  alla  deliberazione  della
Conferenza  istituzionale   permanente   dell'Autorita'   di   bacino
distrettuale dell'Appennino meridionale n.  2  del  23  maggio  2017,
aggiornati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il
Segretario  generale  provvede  alla  presa  in   carico   dei   beni
strumentali trasferiti, redigendo apposito verbale. 
  3.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto
l'Autorita'  di  bacino   distrettuale   dell'Appennino   meridionale
subentra nella titolarita' di  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi
inerenti le risorse strumentali trasferite.