Art. 3 Individuazione e trasferimento delle risorse strumentali 1. Le risorse strumentali delle autorita' di bacino di cui alla legge n. 183/1989 sono trasferite a titolo gratuito all'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e costituiscono la dotazione strumentale iniziale dell'Autorita'. 2. L'individuazione analitica dei beni da trasferire avviene sulla base dei dati della ricognizione di cui alla deliberazione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 2 del 23 maggio 2017, aggiornati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il Segretario generale provvede alla presa in carico dei beni strumentali trasferiti, redigendo apposito verbale. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale subentra nella titolarita' di tutti i rapporti attivi e passivi inerenti le risorse strumentali trasferite.