Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto
le PMI che: 
    a) sono costituite e  regolarmente  iscritte  al  registro  delle
imprese alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 6; 
    b)  operano  nei  settori  economici  rientranti  nell'ambito  di
applicazione del regolamento  di  esenzione,  compreso  quello  della
produzione primaria di prodotti agricoli; 
    c)  sostengono,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  costi  di
consulenza allo  scopo  di  ottenere,  entro  il  31  dicembre  2020,
l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi
multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo; 
    d)   presentano   domanda   di   ammissione    alla    quotazione
successivamente al 1° gennaio 2018; 
    e) ottengono l'ammissione alla quotazione con  delibera  adottata
dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020; 
    f)  non  rientrano  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   e   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    g) sono  in  regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in
relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal
Ministero; 
    h) non si trovano in condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta' cosi' come individuata nel regolamento di esenzione.