Art. 3 
 
                        Attivita' ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili al credito d'imposta le attivita' di formazione
finalizzate  all'acquisizione  o  al  consolidamento,  da  parte  del
personale dipendente dell'impresa, delle competenze nelle  tecnologie
rilevanti  per  la  realizzazione  del  processo  di   trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese previsto  dal  «Piano  nazionale
Impresa 4.0». Costituiscono in particolare attivita'  ammissibili  al
credito d'imposta le attivita' di formazione concernenti le  seguenti
tecnologie: 
  a) big data e analisi dei dati; 
  b) cloud e fog computing; 
  c) cyber security; 
  d) simulazione e sistemi cyber-fisici; 
  e) prototipazione rapida; 
  f) sistemi di visualizzazione,  realta'  virtuale  (RV)  e  realta'
aumentata (RA); 
  g) robotica avanzata e collaborativa; 
  h) interfaccia uomo macchina; 
  i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); 
  l) internet delle cose e delle macchine; 
  m) integrazione digitale dei processi aziendali. 
  2.  Con  successivi  provvedimenti  del  Ministro  dello   sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in coerenza
con gli obiettivi del «Piano nazionale Impresa 4.0»  potranno  essere
individuate  ulteriori  tecnologie  considerate  rilevanti   per   il
processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. 
  3. Le attivita' di formazione nelle tecnologie elencate al comma  1
sono  ammissibili  a  condizione  che   il   loro   svolgimento   sia
espressamente  disciplinato  in  contratti  collettivi  aziendali   o
territoriali  depositati,  nel  rispetto  dell'art.  14  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso l'Ispettorato territoriale
del lavoro competente e che,  con  apposita  dichiarazione  resa  dal
legale rappresentante dell'impresa ai sensi  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  sia  rilasciata   a   ciascun   dipendente
l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attivita' formative
agevolabili, con indicazione dell'ambito  o  degli  ambiti  aziendali
individuati  nell'allegato  A  della  legge  n.  205  del   2017   di
applicazione  delle  conoscenze  e  delle  competenze   acquisite   o
consolidate dal dipendente in esito alle stesse attivita' formative. 
  4. Ai fini  del  presente  decreto,  per  personale  dipendente  si
intende il personale titolare di un rapporto di  lavoro  subordinato,
anche a tempo determinato. Per il personale titolare di un  contratto
di apprendistato sono ammissibili le attivita' di formazione relative
all'acquisizione delle competenze nelle tecnologie indicate al  comma
1. 
  5. L'eventuale partecipazione alle attivita' di formazione anche di
altri collaboratori non legati all'impresa  da  contratti  di  lavoro
subordinato o di  apprendistato  non  pregiudica  l'applicazione  del
credito d'imposta. 
  6. Nel caso in cui le attivita'  di  formazione  siano  erogate  da
soggetti esterni  all'impresa  si  considerano  ammissibili  solo  le
attivita' commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento  di
attivita' di formazione finanziata  presso  la  regione  o  provincia
autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la  sede  operativa,  a
universita', pubbliche o private o a strutture ad esse  collegate,  a
soggetti accreditati presso i  fondi  interprofessionali  secondo  il
regolamento CE 68/01 della  Commissione  del  12  gennaio  2001  e  a
soggetti in possesso della certificazione di qualita'  in  base  alla
norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.