Art. 3 Attivita' ammissibili 1. Sono ammissibili al credito d'imposta le attivita' di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell'impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal «Piano nazionale Impresa 4.0». Costituiscono in particolare attivita' ammissibili al credito d'imposta le attivita' di formazione concernenti le seguenti tecnologie: a) big data e analisi dei dati; b) cloud e fog computing; c) cyber security; d) simulazione e sistemi cyber-fisici; e) prototipazione rapida; f) sistemi di visualizzazione, realta' virtuale (RV) e realta' aumentata (RA); g) robotica avanzata e collaborativa; h) interfaccia uomo macchina; i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); l) internet delle cose e delle macchine; m) integrazione digitale dei processi aziendali. 2. Con successivi provvedimenti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in coerenza con gli obiettivi del «Piano nazionale Impresa 4.0» potranno essere individuate ulteriori tecnologie considerate rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. 3. Le attivita' di formazione nelle tecnologie elencate al comma 1 sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, nel rispetto dell'art. 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sia rilasciata a ciascun dipendente l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attivita' formative agevolabili, con indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attivita' formative. 4. Ai fini del presente decreto, per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Per il personale titolare di un contratto di apprendistato sono ammissibili le attivita' di formazione relative all'acquisizione delle competenze nelle tecnologie indicate al comma 1. 5. L'eventuale partecipazione alle attivita' di formazione anche di altri collaboratori non legati all'impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l'applicazione del credito d'imposta. 6. Nel caso in cui le attivita' di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa si considerano ammissibili solo le attivita' commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attivita' di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa, a universita', pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualita' in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.