Art. 3. Preavviso Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1, legge n. 146/1990, sono tenute a darne comunicazione alla Commissione di garanzia, alla azienda, al prefetto, all'autorita' marittima, all'autorita' portuale del luogo ed all'Osservatorio nazionale sui conflitti sindacali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con un preavviso non inferiore a dieci giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, al fine di consentire la predisposizione delle misure necessarie all'erogazione delle prestazioni indispensabili ed allo scopo di favorire lo svolgimento dei tentativi di composizione del conflitto. Ai fini del computo del termine di preavviso, si deve fare riferimento alla data e all'orario di ricevimento dell'atto di proclamazione da parte della Commissione di garanzia.