(Accordo FEDERMAR CISAL-art. 3)
                               Art. 3. 
                              Preavviso 
 
    Le strutture e le rappresentanze sindacali  le  quali  proclamano
azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1  legge
n. 146/90, sono tenute a  darne  comunicazione  alla  Commissione  di
garanzia,  alla  azienda,  al  prefetto,   all'autorita'   marittima,
all'autorita' portuale del luogo ed  all'Osservatorio  nazionale  sui
conflitti sindacali presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti con un preavviso non inferiore a dieci  giorni  precisando,
in particolare, la durata dell'astensione  dal  lavoro,  al  fine  di
consentire la predisposizione delle misure necessarie  all'erogazione
delle  prestazioni  indispensabili  ed  allo  scopo  di  favorire  lo
svolgimento dei tentativi di composizione del conflitto. 
    Ai fini del computo  del  termine  di  preavviso,  si  deve  fare
riferimento alla  data  e  all'orario  di  ricevimento  dell'atto  di
proclamazione da parte della Commissione di garanzia.