Art. 03 
 
               Disposizioni in materia di concessione 
      dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata 
 
  1. All'art. 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a),  le  parole:  ((  "ai  fini  dell'adeguamento
igienico-sanitario ed energetico" sono sostituite dalle seguenti: "ai
fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed  energetico,
nonche' dell'eliminazione delle barriere architettoniche"; )) 
    b)  alla  lettera  c),  le  parole:  ((  "compreso  l'adeguamento
igienico-sanitario"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "compresi
l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio,  nonche'
l'eliminazione delle barriere architettoniche". )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma  1,  del
          decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189  (Interventi  urgenti
          in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi  sismici
          del 2016), convertito  con  modificazioni  dalla  legge  15
          dicembre 2016,  n.  229,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  6  (Criteri  e   modalita'   generali   per   la
          concessione   dei   finanziamenti    agevolati    per    la
          ricostruzione privata) 
              1. Per gli interventi di ricostruzione  o  di  recupero
          degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla  crisi
          sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri
          e delle soglie  stabiliti  con  provvedimenti  adottati  ai
          sensi dell'art. 2, comma 2, possono essere previsti: 
                a) per gli immobili distrutti, un contributo pari  al
          100 per cento del costo  delle  strutture,  degli  elementi
          architettonici esterni, comprese  le  finiture  interne  ed
          esterne e gli impianti, e delle  parti  comuni  dell'intero
          edificio per la  ricostruzione  da  realizzare  nell'ambito
          dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme
          tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e  nel  limite
          delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai
          fini dell'adeguamento  igienico-sanitario,  antincendio  ed
          energetico,  nonche'   dell'eliminazione   delle   barriere
          architettoniche; 
                b) per gli immobili con livelli di  danneggiamento  e
          vulnerabilita'   inferiori   alla   soglia    appositamente
          stabilita, un contributo pari al 100 per  cento  del  costo
          della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino
          con miglioramento sismico delle strutture e degli  elementi
          architettonici esterni, comprese le rifiniture  interne  ed
          esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio; 
                c)  per  gli  immobili  gravemente  danneggiati,  con
          livelli di danneggiamento e vulnerabilita'  superiori  alla
          soglia appositamente stabilita, un contributo pari  al  100
          per cento del costo degli interventi sulle  strutture,  con
          miglioramento     sismico,      compresi      l'adeguamento
          igienico-sanitario,  energetico  ed  antincendio,   nonche'
          l'eliminazione delle  barriere  architettoniche  e  per  il
          ripristino degli elementi architettonici  esterni  comprese
          le rifiniture interne ed  esterne,  e  delle  parti  comuni
          dell'intero edificio."