(( Art. 3 bis Destinazione di quote delle facolta' assunzionali delle regioni all'operativita' dei centri per l'impiego 1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota delle proprie facolta' assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'art. 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantirne la piena operativita', secondo modalita' definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 28 e 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): «Art. 28 (Livelli essenziali delle prestazioni). - 1. Ferma restando le necessita' di prevedere obiettivi annuali ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, anche al fine di tener conto della situazione di fatto e delle peculiarita' territoriali, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute nei seguenti articoli del presente decreto: a) art. 11, comma 1, lettere da a) a d); b) art. 18; c) art. 20; d) art. 21, comma 2; e) art. 23.». «Art. 18 (Servizi e misure di politica attiva del lavoro). - 1. Allo scopo di costruire i percorsi piu' adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, per svolgere in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le seguenti attivita': a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione; b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione; c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea; d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa; e) avviamento ad attivita' di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo; f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione; g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio; h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attivita' di lavoro autonomo; i) gestione di incentivi alla mobilita' territoriale; l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti; m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'art. 26 del presente decreto. 2. Le regioni e le province autonome svolgono le attivita' di cui al comma 1 direttamente ovvero, con l'esclusione di quelle previste dagli articoli 20 e 23, comma 2, mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati sulla base dei costi standard definiti dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facolta' di scelta. 3. Le norme del presente capo si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, in quanto compatibili.».